Corte costituzionale

Sentenza n. 7/1977

Corte cost., sent. 12 gennaio 1977, n. 7

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
7/1977
Data di deposito
12 gennaio 1977
Data di decisione
4 gennaio 1977
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Leonetto Amadei
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:7

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 2592 del 15 novembre 1952
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 2592 del 15 novembre 1952

Parametri

  • art. 5, punto 3, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 3, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971

Massime

Massima n. 8672

Non v'e' interesse ad impugnare le norme di attuazione degli statuti regionali speciali - per contrasto con sopravvenute disposizioni costituzionali, modificative dei testi statutari originari -, in quanto esse, in dipendenza della loro intrinseca natura strumentale, perdono di efficacia con la caducazione o modificazione degli statuti che interpretano o integrano. Pertanto, e' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, per violazione dell'art. 5, punto 3, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, nel testo di cui all'art. 3 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sollevata dalla Provincia di Bolzano nell'assunto che il piu' ampio spazio di autonomia e competenza normativa in materia di istituti di credito e risparmio aventi carattere regionale riconosciuto all'ente regione dall'art. 3 della legge costituzionale del 1971, rimarrebbe nella realta' notevolmente compresso dalla sopravvivenza delle norme di cui alla legge n. 2592 del 1952 dovuta alla mancata emanazione di nuove disposizioni in armonia con le modifiche apportate al testo originario dello Statuto speciale.

Massima n. 8673

Va riaffermato che le norme di attuazione degli statuti regionali speciali, per la loro natura e funzione strumentale, sono destinate a spiegare efficacia sino a che rimangono in vigore le disposizioni statutarie che esse interpretano ed integrano. Di conseguenza, con la caducazione o modificazione delle relative norme statutarie, e nei limiti relativi, le norme di attuazione vengono a perdere di efficacia in dipendenza della loro intrinseca natura. Cfr.: sent. n. 34 del 1974, nonche' ord. n. 270 del 1974.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, per violazione dell'art. 5, punto 3, dello statuto per il Trentino-Alto Adige, nel testo di cui all'art. 3 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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