Corte costituzionale
Sentenza n. 7/1977
Corte cost., sent. 12 gennaio 1977, n. 7
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 7/1977
- Data di deposito
- 12 gennaio 1977
- Data di decisione
- 4 gennaio 1977
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:7
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 2592 del 15 novembre 1952
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 2592 del 15 novembre 1952
Parametri
- art. 5, punto 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
Massime
Massima n. 8672
Non v'e' interesse ad impugnare le norme di attuazione degli statuti regionali speciali - per contrasto con sopravvenute disposizioni costituzionali, modificative dei testi statutari originari -, in quanto esse, in dipendenza della loro intrinseca natura strumentale, perdono di efficacia con la caducazione o modificazione degli statuti che interpretano o integrano. Pertanto, e' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, per violazione dell'art. 5, punto 3, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, nel testo di cui all'art. 3 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sollevata dalla Provincia di Bolzano nell'assunto che il piu' ampio spazio di autonomia e competenza normativa in materia di istituti di credito e risparmio aventi carattere regionale riconosciuto all'ente regione dall'art. 3 della legge costituzionale del 1971, rimarrebbe nella realta' notevolmente compresso dalla sopravvivenza delle norme di cui alla legge n. 2592 del 1952 dovuta alla mancata emanazione di nuove disposizioni in armonia con le modifiche apportate al testo originario dello Statuto speciale.
Massima n. 8673
Va riaffermato che le norme di attuazione degli statuti regionali speciali, per la loro natura e funzione strumentale, sono destinate a spiegare efficacia sino a che rimangono in vigore le disposizioni statutarie che esse interpretano ed integrano. Di conseguenza, con la caducazione o modificazione delle relative norme statutarie, e nei limiti relativi, le norme di attuazione vengono a perdere di efficacia in dipendenza della loro intrinseca natura. Cfr.: sent. n. 34 del 1974, nonche' ord. n. 270 del 1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, per violazione dell'art. 5, punto 3, dello statuto per il Trentino-Alto Adige, nel testo di cui all'art. 3 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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