Corte costituzionale
Sentenza n. 36/1977
Corte cost., sent. 18 gennaio 1977, n. 36
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 36/1977
- Data di deposito
- 18 gennaio 1977
- Data di decisione
- 4 gennaio 1977
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:36
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969
- delibera legislativa Regione Siciliana del 7 agosto 1975
- art. 42, ultimo co., legge n. 132 del 12 febbraio 1968
- art. 40, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
- legge n. 148 del 18 aprile 1975
Parametri
- art. 17, lett.c, regio decreto legge n. 455 del 15 maggio 1946
Massime
Massima n. 8725
L'art. 3, comma quarto, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 - secondo il quale, fermo che la assunzione del personale ospedaliero debba essere effettuata, nei limiti dei posti previsti dalle piante organiche, mediante pubblici concorsi, le amministrazioni ospedaliere, in relazione alle esigenze di servizio, possono, in attesa dell'espletamento di tali concorsi, ricoprire i posti resisi vacanti per incarichi semestrali non rinnovabili -, interpretato in riferimento agli artt. 40 e 42, ultimo comma, della legge delega 12 febbraio 1968, n. 132, ed alle norme di cui alla legge 18 aprile 1975, n. 148, va inteso nel senso che gli incarichi non debbono essere necessariamente ed esclusivamente semestrali, ma debbono essere temporanei, ed altresi' nel senso che la loro natura debba essere predeterminata ed a breve scadenza. Da cio' discende che il termine di sei mesi non ha carattere perentorio, ma e' ordinatorio o acceleratorio, essendo la sua fissazione imposta per far si' che l'assunzione in ruolo del personale nei posti resisi vacanti avesse luogo entro termini brevi e nel modo piu' sollecito. Pertanto, non viola tale principio e, di conseguenza, non contrasta con l'art. 17, lett. c), dello Statuto speciale della Regione Sicilia (che regola l'esercizio della potesta' legislativa concorrente della Regione), la legge recante "Proroga degli incarichi temporanei conferiti al personale ospedaliero non medico", approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 agosto 1975, la quale si limita a prorogare fino al 31 dicembre 1975 (termine finale, direttamente determinato) la durata degli incarichi temporanei conferiti al personale in servizio alla data del 20 maggio 1975. Non e' quindi fondata la relativa questione di legittimita' costituzionale.
Massima n. 8726
La legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 agosto 1975, recante "Proroga degli incarichi temporanei conferiti al personale ospedaliero non medico", riferendosi allo stato giuridico del personale ospedaliero, attiene all'assistenza sanitaria, per cui risulta emanata nell'esercizio della potesta' legislativa concorrente di cui all'art. 17, lett. c), dello Statuto speciale. Tale legge - in quanto proroga fino al 31 dicembre 1975 gli incarichi temporanei conferiti al personale in servizio alla data del 20 maggio 1975 - non viola i principi della legislazione statale, ed in particolare quello desumibile dall'art. 3, comma quarto, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 - il quale stabilisce che in attesa dell'espletamento dei pubblici concorsi per l'assunzione del personale ospedaliero le amministrazioni possono, per esigenze di servizio, ricoprire i posti vacanti per incarichi semestrali non rinnovabili, e che va inteso nel senso che gli incarichi non debbono essere necessariamente ed esclusivamente semestrali, ed altresi' nel senso che la loro durata debba essere predeterminata ed a breve scadenza - posto che non risulta disconosciuto il carattere temporaneo degli incarichi e, d'altra parte, non essendovi poi stati successivi interventi legislativi regionali, e' da ritenere che la stessa Regione abbia riconosciuto che in relazione a quel principio il suo intervento avrebbe potuto essere (cosi' come e' stato) solo episodico e limitato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge recente "Proroga degli incarichi temporanei conferiti al personale ospedaliero non medico" approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 agosto 1975, sollevata, in riferimento all'art. 17, lett. c), dello Statuto speciale della Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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