Corte costituzionale
Sentenza n. 27/1977
Corte cost., sent. 18 gennaio 1977, n. 27
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 27/1977
- Data di deposito
- 18 gennaio 1977
- Data di decisione
- 4 gennaio 1977
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:27
Norme oggetto del giudizio
- art. 35, regio decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933
- delibera legislativa Regione Siciliana del 13 marzo 1975
Parametri
- art. 32, regio decreto legge n. 455 del 15 maggio 1946
- art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 1825 del 1° dicembre 1961
Massime
Massima n. 8708
Poiche' alla vicenda del trasferimento di beni demaniali dallo Stato alla Regione Sicilia non presiedono principi identici a quelli della successione tra privati, dovendosi valutare, caso per caso, le specifiche norme che regolano la materia, e dato che per il demanio idrico (comprensivo dei canali di derivazione) la regolarizzazione della situazione - attraverso l'assoggettamento ad un regime unitario delle concessioni e derivazioni e la soppressione delle gravissime sperequazioni esistenti - non puo' essere realizzata senza prima provvedere a rimuovere il cumulo di canoni non corrisposti ed a stabilire uniformemente per le utenze di acqua pubblica la determinazione dei relativi canoni; poiche' sul piano normativo assume rilievo, nella specie, l'art. 7 d.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825 (di attuazione dello Statuto nelle materie del demanio e del patrimonio) che - mantenendo fermi gli effetti degli atti di amministrazione compiuti dallo Stato anteriormente al trasferimento - mostra come la Regione, in mancanza della disposizione stessa, avrebbe potuto incidere non solo sulle situazioni ancora pendenti, ma anche su quelle gia' definite e come lo Stato non possa, a seguito del trasferimento, compiere atti di gestione fra i quali rientra indubbiamente la percezione dei canoni non ancora esatti, per cui il trasferimento in questione piu' che una successione e' da qualificare come un passaggio di poteri fra enti pubblici (con la conseguenza che l'ente subentrante puo' esplicare ogni potere pubblicistico o privatistico sul bene, non esercitato dall'ente che precedentemente lo gestiva), non risulta fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 13 marzo 1975 (Provvedimenti in favore degli utenti delle acque dei canali dell'antico demanio), sollevata in riferimento all'art. 32 dello Statuto speciale e del d.P.R. n. 1825 del 1961, sotto il profilo che tale provvedimento - disponendo all'art. 1 l'estinzione di tutti i debiti per canoni relativi alle utenze di acqua derivata dai canali dell'antico demanio esistenti in Sicilia, dovuti sino al 31 dicembre 1946 e non ancora corrisposti, e stabilendo altresi' al successivo art. 2 che i predetti canoni, con effetto dall'1 gennaio 1947, sono determinati ai sensi dell'art. 35 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive aggiunte e modificazioni - invaderebbe la sfera dei poteri dello Stato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzione della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 13 marzo 1975 (Provvedimenti in favore degli utenti delle acque dei canali dell'antico demanio), sollevata dal Commissario dello stato per la Regione siciliana con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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