Corte costituzionale
Sentenza n. 111/1977
Corte cost., sent. 9 giugno 1977, n. 111
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 111/1977
- Data di deposito
- 9 giugno 1977
- Data di decisione
- 24 maggio 1977
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guglielmo Roehrssen
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:111
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, regio decreto legge n. 400 del 9 marzo 1936
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 128, Costituzione
- art. 5, Costituzione
Massime
Massima n. 8906
Come la Corte ha costantemente ritenuto, in forza dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, quando dall'esame degli atti risulti prima facie che le sollevate questioni di legittimita' costituzionale investono norme che il giudice non deve ne' direttamente ne indirettamente applicare nel giudizio a quo, tali questioni devono essere dichiarate inammissibili per manifesta irrilevanza. Pertanto, va dichiarata inammissibile, la questione di legittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 5 e 128 Cost., dell'art. 5 r.d.l. 9 marzo 1936, n. 400, sul "Riordinamento dei Provveditorati agli studi". La disposizione impugnata, secondo la quale "ciascuna Provincia e' tenuta a fornire i locali e l'arredamento per il Provveditorato agli studi", risulta infatti palesemente estranea al giudizio a quo, promosso, innanzi al tribunale di Messina, dal Commissariato nazionale della gioventu' italiana contro l'Amministrazione provinciale, per il rilascio, per scaduta locazione e varie altre inadempienze, di un immobile destinato a sede del locale Provveditorato. Cfr.: sentt. nn. 44 e 56 del 1975, 73 del 1974, 45 e 60 del 1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del r.d.l. 9 marzo 1936, n. 400 (recante "Riordinamento dei Provveditorati agli studi"), sollevata dal tribunale di Messina con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 5 e 128 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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