Corte costituzionale
Sentenza n. 110/1977
Corte cost., sent. 9 giugno 1977, n. 110
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 110/1977
- Data di deposito
- 9 giugno 1977
- Data di decisione
- 24 maggio 1977
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Leopoldo Elia
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:110
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro dei trasporti n. 854 del 21 ottobre 1975
- decreto del Ministro dei trasporti n. 855 del 21 ottobre 1975
Parametri
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 22 maggio 1975
- art. 3, lett.g, legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948
- art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 22 maggio 1975
Massime
Massima n. 8904
Secondo prassi non recente della Corte costituzionale il conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni va ritenuto senz'altro ammissibile quando si deduca violazione di disposizioni di attuazione di statuti speciali. Nel caso, va quindi respinto ogni dubbio circa l'ammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Sardegna, per pretesa violazione degli artt. 7 e 8 delle disposizioni di attuazione dello Statuto regionale emanate con d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, avverso i decreti del Ministro dei trasporti nn. 854 e 855, del 21 ottobre 1975, concernenti l'ufficio di Cagliari e altri uffici provinciali della motorizzazione in Sardegna. In tale ricorso, nel quale non manca un richiamo alla competenza primaria della Regione in tema di trasporti su linee automobilistiche e tranviarie (art. 3, lett. g, Statuto speciale per la Sardegna) e' infatti configurabile un tipico conflitto da vindicatio potestatis: piu' in particolare di una competenza garantita in via mediata da una norma costituzionale.
Massima n. 8905
In materia di amministrazione della motorizzazione civile si deve ritenere che con gli artt. 7 e 8 d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna) gli uffici provinciali ad essa preposti in Sardegna non sono stati trasferiti alla Regione. E' da escludere infatti che il trasferimento alla Regione della direzione compartimentale per la Sardegna, disposto con l'art. 8, comma primo, del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, abbia comportato anche il trasferimento di tali uffici. Come gia' per gli uffici del genio civile (art. 12 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8), e in perfetta corrispondenza con quanto gia' disposto dagli artt. 14 e 15 d.P.R. n. 5 del 1972, per le Regioni a statuto ordinario, il legislatore ha preso in considerazione la direzione compartimentale non come unitaria struttura amministrativa ma come pluralita' di uffici addetti a compiti che passavano alla Regione o restavano allo Stato. Pertanto spetta allo Stato la competenza organizzativa relativamente agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in Sardegna, esercitata dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile con decreti n. 854 ed 855 del 21 ottobre 1975. E va quindi respinto il ricorso con cui la Regione, nel sollevato conflitto di attribuzione, l'ha rivendicata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato la competenza organizzativa relativamente agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in Sardegna, esercitata dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile con decreti n. 854 ed 855 del 21 ottobre 1975.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCTARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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