Corte costituzionale
Ordinanza n. 49/1977
Corte cost., ord. 3 marzo 1977, n. 49
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 49/1977
- Data di deposito
- 3 marzo 1977
- Data di decisione
- 25 febbraio 1977
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Guglielmo Roehrssen
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:49
Parametri
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 8767
A norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 la Corte deve deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza" rimanendo impregiudicata, ove la pronuncia sia di ammissibilita', la facolta' delle parti di proporre, nel corso ulteriore del giudizio, istanze ed eccezioni. Per determinare se vi sia materia di conflitto ai sensi del quarto comma dell'art. 37 legge citata, deve accertarsi la sussistenza dei requisiti soggettivi (conflitto fra organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' dello Stato) ed oggettivi (delimitazione della sfera di attribuzioni per i vari poteri determinata da norme costituzionali). Ricorrendo nella specie (conflitto fra Autorita' Giudiziaria e Presidenza del Consiglio dei ministri) i suddetti requisiti, deve essere dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal giudice istruttore presso il Tribunale di Torino nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri. Cfr.: ord. n. 228 e 229 del 1975 e sent. n. 231 del 1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal giudice istruttore del tribunale di Torino nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, sollevato con il ricorso di cui in epigrafe.
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al ricorrente (giudice istruttore del tribunale di Torino) della presente ordinanza;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Presidente del Consiglio dei ministri entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra;
c) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza anche al giudice istruttore del tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1 977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze