Corte costituzionale
Ordinanza n. 116/1977
Corte cost., ord. 9 giugno 1977, n. 116
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 116/1977
- Data di deposito
- 9 giugno 1977
- Data di decisione
- 24 maggio 1977
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:116
Norme oggetto del giudizio
- delibera leg.va provincia Bolzano del 21 aprile 1976
Massime
Massima n. 8913
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, ove si ravvisi l'opportunita' e la necessita' di completare l'istruttoria, e' consentito alla Corte richiedere alle parti di esibire e depositare in cancelleria atti e documenti, riservandosi ogni pronuncia sul merito della causa. (Nella specie, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato in data 7 maggio 1976, giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Provincia di Bolzano 21 aprile 1976 concernente l'indennita' integrativa speciale dovuta ai dipendenti statali ed estesa a quelli provinciali con legge provinciale n. 16 del 1964 in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., sul rilievo che l'indennita' da corrispondere ai dipendenti della Provincia di Bolzano risulterebbe quantitativamente maggiore rispetto a quella attribuita ai dipendenti di altre provincie e regioni dello Stato, la Corte ha ritenuto necessaria l'esibizione in giudizio di dati concreti e analitici riguardanti l'attuazione da parte degli enti pubblici in genere e di quelli territoriali in specie, dell'aggiornamento dell'indennita' integrativa speciale, nonche' riguardanti l'incidenza percentuale della sopraddetta applicazione sul trattamento complessivo dei dipendenti, ordinando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Interno, ed al Commissario del Governo presso la Regione Trentino-Alto Adige di provvedere in tal senso entro il termine di quattro mesi dalla comunicazione del provvedimento).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
sospesa ogni pronuncia sul ricorso proposto come in epigrafe dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della Provincia di Bolzano riapprovata il 21 aprile 1976: ordina alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'interno ed al Commissario del Governo presso la Regione Trentino-Alto Adige di provvedere entro mesi quattro dalla comunicazione del presente provvedimento, alla esibizione in giudizio dei dati concreti e analitici riguardanti l'attuazione da parte degli enti pubblici in genere e di quelli territoriali in ispecie, dell'aggiornamento dell'indennità integrativa speciale, nonché riguardanti l'incidenza percentuale della sopraddetta applicazione sul trattamento complessivo dei dipendenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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