Corte costituzionale
Sentenza n. 84/1976
Corte cost., sent. 14 aprile 1976, n. 84
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 84/1976
- Data di deposito
- 14 aprile 1976
- Data di decisione
- 6 aprile 1976
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:84
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 3425 del 19 dicembre 1972
- decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 3106 del 25 novembre 1972
- decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 3340 del 9 dicembre 1972
Parametri
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 8287
Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione alla Regione, questa, per proporre conflitto, deve produrre ricorso nel termine di sessanta giorni, previsto, a pena di decadenza, dall'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, termine che decorre dal momento in cui la Regione ha piena conoscenza della volonta' manifestata dagli organi dello Stato, in qualunque forma sia espressa. Cfr.: sent. nn. 87 del 1973, 171 del 1971 e 154 del 1967.
Massima n. 8288
L'affermazione della competenza dello Stato da parte di suoi organi, in materia che la Regione sostiene essere ad essa esclusivamente riservata, costituisce, indipendentemente dalla forma in cui viene resa esplicita, atto idoneo a far decorrere per la Regione il termine di sessanta giorni stabilito dal secondo comma dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, entro il quale il ricorso per sollevare conflitto dinanzi alla Corte deve essere proposto. Pertanto, e' inammissibile il ricorso per regolamento di competenza proposto dal Presidente della Regione siciliana con atto 8 maggio 1973, ed avente per oggetto l'annullamento dei decreti emessi dal Ministro dei lavori pubblici in data 25 novembre, 9 e 19 dicembre 1972 (ex art. 68 della legge 22 ottobre 1971, n. 865), di assegnazione di contributi al Provveditorato alle OO.PP. di Palermo, perche' prodotto fuori termine in quanto il Presidente, almeno dalla data del 25 novembre 1972 in cui aveva spedito il telegramma di protesta, era a conoscenza della volonta' manifestata dai competenti organi dello Stato in ordine alla designazione del Provveditorato alle OO.PP. di Palermo come destinatario dei fondi. - v. S. nn. 87/1973, 171/1971, 154/1967.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza proposto dal Presidente della Regione siciliana con atto 8 maggio 1973 ed avente per oggetto l'annullamento dei decreti emessi dal Ministro dei lavori pubblici in data 25 novembre, 9 e 19 dicembre 1972 e recanti i numeri 3106, 3340 e 3425.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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