Corte costituzionale

Sentenza n. 84/1976

Corte cost., sent. 14 aprile 1976, n. 84

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
84/1976
Data di deposito
14 aprile 1976
Data di decisione
6 aprile 1976
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:84

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 3425 del 19 dicembre 1972
  • decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 3106 del 25 novembre 1972
  • decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 3340 del 9 dicembre 1972

Parametri

  • art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 8287

Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione alla Regione, questa, per proporre conflitto, deve produrre ricorso nel termine di sessanta giorni, previsto, a pena di decadenza, dall'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, termine che decorre dal momento in cui la Regione ha piena conoscenza della volonta' manifestata dagli organi dello Stato, in qualunque forma sia espressa. Cfr.: sent. nn. 87 del 1973, 171 del 1971 e 154 del 1967.

Massima n. 8288

L'affermazione della competenza dello Stato da parte di suoi organi, in materia che la Regione sostiene essere ad essa esclusivamente riservata, costituisce, indipendentemente dalla forma in cui viene resa esplicita, atto idoneo a far decorrere per la Regione il termine di sessanta giorni stabilito dal secondo comma dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, entro il quale il ricorso per sollevare conflitto dinanzi alla Corte deve essere proposto. Pertanto, e' inammissibile il ricorso per regolamento di competenza proposto dal Presidente della Regione siciliana con atto 8 maggio 1973, ed avente per oggetto l'annullamento dei decreti emessi dal Ministro dei lavori pubblici in data 25 novembre, 9 e 19 dicembre 1972 (ex art. 68 della legge 22 ottobre 1971, n. 865), di assegnazione di contributi al Provveditorato alle OO.PP. di Palermo, perche' prodotto fuori termine in quanto il Presidente, almeno dalla data del 25 novembre 1972 in cui aveva spedito il telegramma di protesta, era a conoscenza della volonta' manifestata dai competenti organi dello Stato in ordine alla designazione del Provveditorato alle OO.PP. di Palermo come destinatario dei fondi. - v. S. nn. 87/1973, 171/1971, 154/1967.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza proposto dal Presidente della Regione siciliana con atto 8 maggio 1973 ed avente per oggetto l'annullamento dei decreti emessi dal Ministro dei lavori pubblici in data 25 novembre, 9 e 19 dicembre 1972 e recanti i numeri 3106, 3340 e 3425.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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