Corte costituzionale
Sentenza n. 46/1976
Corte cost., sent. 16 marzo 1976, n. 46
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 46/1976
- Data di deposito
- 16 marzo 1976
- Data di decisione
- 9 marzo 1976
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- OGGIONI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:46
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 473 del 28 marzo 1975
- decreto del Presidente della Repubblica n. 651 del 26 ottobre 1972
Parametri
- art. 23, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
- art. 3, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
- art. 39, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
- art. 41, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
- art. 34, legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948
- art. 6, Costituzione
- art. 5, Costituzione
Massime
Massima n. 8216
E' inammissibile il ricorso 11 dicembre 1972 con il quale la Provincia di Bolzano ha chiesto che venga dichiarata la illegittimita' costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 651 (Fondo speciale per il risanamento dei bilanci dei Comuni e delle Provincie) per contrasto con gli artt. 3, 41, 39, 23 legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1; con l'art. 34 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5; e con gli artt. 5 e 6 della Costituzione. Nel corso del giudizio di legittimita' costituzionale e' sopravvenuto il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, contenente norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale. Per effetto della emanazione di tale decreto - che risponde positivamente alle esigenze fatte valere dalla Provincia di Bolzano con il ricorso 11 dicembre 1972, come ha espressamente dichiarato il difensore della stessa Provincia all'udienza del 26 novembre 1975 - e' venuto meno l'interesse a ricorrere e deve, quindi, procedersi alla conseguente declaratoria.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe proposto dalla Provincia di Bolzano nei confronti del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 651 (Fondo speciale per il risanamento dei bilanci dei Comuni e delle province).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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