Corte costituzionale
Sentenza n. 31/1976
Corte cost., sent. 19 febbraio 1976, n. 31
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 31/1976
- Data di deposito
- 19 febbraio 1976
- Data di decisione
- 12 febbraio 1976
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- OGGIONI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:31
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 1044 del 6 dicembre 1971
- legge n. 910 del 27 ottobre 1966
- legge n. 817 del 14 agosto 1971
- legge n. 912 del 20 ottobre 1971
Parametri
- art. 68-ter, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
- art. 92, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 13, legge costituzionale n. 5 del 26 novembre 1948
- art. 5, n.21, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
- art. 5, n.6, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
- art. 26, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
- art. 5, n.25, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
- art. 5, n.5, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
Massime
Massima n. 8188
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale sollevate in via principale dalla provincia di Bolzano relativamente alle leggi n. 910 del 1966, n. 817 del 1971, n. 912 del 1971, n. 1044 del 1971. Infatti, in applicazione dell'art. 92 dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige la competenza legislativa statale e' limitata non dall'esistenza delle disposizioni statutarie invocate nella fattispecie dalla provincia di Bolzano, bensi' dal concreto esercizio della potesta' legislativa della provincia medesima su ciascuna delle materie ad essa attribuite.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe proposto in riferimento agli artt. 5, nn. 5, 6, 21, 25, e 26, e 68 ter (istituito con l'art. 39) della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e con l'art. 13 della legge costituzionale 26 novembre 1948, n. 5, dalla Provincia di Bolzano nei confronti: della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970) e successive modificazioni;
della legge 14 agosto 1971, n. 817 (disposizioni per il finanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice);
della legge 20 ottobre 1971, n. 912 (finanziamento degli interventi straordinari nelle zone depresse del centro-nord per l'anno finanziario 1971); e
della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 (piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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