Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1976

Corte cost., sent. 19 febbraio 1976, n. 31

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
31/1976
Data di deposito
19 febbraio 1976
Data di decisione
12 febbraio 1976
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
OGGIONI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:31

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 1044 del 6 dicembre 1971
  • legge n. 910 del 27 ottobre 1966
  • legge n. 817 del 14 agosto 1971
  • legge n. 912 del 20 ottobre 1971

Parametri

  • art. 68-ter, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
  • art. 92, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 13, legge costituzionale n. 5 del 26 novembre 1948
  • art. 5, n.21, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
  • art. 5, n.6, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
  • art. 26, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
  • art. 5, n.25, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
  • art. 5, n.5, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971

Massime

Massima n. 8188

Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale sollevate in via principale dalla provincia di Bolzano relativamente alle leggi n. 910 del 1966, n. 817 del 1971, n. 912 del 1971, n. 1044 del 1971. Infatti, in applicazione dell'art. 92 dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige la competenza legislativa statale e' limitata non dall'esistenza delle disposizioni statutarie invocate nella fattispecie dalla provincia di Bolzano, bensi' dal concreto esercizio della potesta' legislativa della provincia medesima su ciascuna delle materie ad essa attribuite.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe proposto in riferimento agli artt. 5, nn. 5, 6, 21, 25, e 26, e 68 ter (istituito con l'art. 39) della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e con l'art. 13 della legge costituzionale 26 novembre 1948, n. 5, dalla Provincia di Bolzano nei confronti: della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970) e successive modificazioni;

della legge 14 agosto 1971, n. 817 (disposizioni per il finanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice);

della legge 20 ottobre 1971, n. 912 (finanziamento degli interventi straordinari nelle zone depresse del centro-nord per l'anno finanziario 1971); e

della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 (piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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