Corte costituzionale

Sentenza n. 28/1976

Corte cost., sent. 19 febbraio 1976, n. 28

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
28/1976
Data di deposito
19 febbraio 1976
Data di decisione
12 febbraio 1976
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
OGGIONI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:28

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 106 del 17 febbraio 1968
  • titolo I, legge n. 641 del 28 luglio 1967

Parametri

  • art. 8, n.28, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
  • art. 68-ter, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
  • art. 17-quater, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
  • art. 13, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 8182

Tanto le Regioni quanto le Provincie ad autonomia speciale, per rimuovere dalle materie attribuite alla loro potesta' legislativa le preesistenti leggi statali che eccedono dai limiti imposti alla competenza del legislatore nazionale in virtu' di norme di rango costituzionale, emanate in epoca successiva all'entrata in vigore di quelle leggi, non hanno interesse a proporre ricorso al fine di ottenere una declaratoria di illegittimita' costituzionale delle medesime poiche' possono sostituirle con proprie leggi, ovviamente nell'ambito delle competenze e con il rispetto dei limiti prefissati dalla Costituzione. (Nella specie e' stato dichiarato inammissibile, per difetto d'interesse, il ricorso proposto dalla Provincia di Bolzano avverso il titolo primo della legge statale 28 luglio 1967, n. 641 (contenente norme per l'edilizia scolastica) in base all'assunto che le norme in esso contenute contrasterebbero con i soppravvenuti artt. 8, n. 28, 68 ter e 17 quater della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che hanno attribuito alla competenza esclusiva della medesima Provincia la materia dell'edilizia scolastica). - v. Sent. n. 13 del 1974, Ord. n. 269 del 1974.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe con il quale la Provincia di Bolzano, in riferimento all'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché agli artt. 5, n. 28, 68 ter e 17 quater della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 (contenente modificazioni e integrazioni al predetto Statuto), ha impugnato il Titolo I della legge 28 luglio 1967, n. 641 (così come modificato dalla successiva legge 17 febbraio 1968, n. 106), contenente norme per l'edilizia scolastica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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