Corte costituzionale
Sentenza n. 28/1976
Corte cost., sent. 19 febbraio 1976, n. 28
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 28/1976
- Data di deposito
- 19 febbraio 1976
- Data di decisione
- 12 febbraio 1976
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- OGGIONI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:28
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 106 del 17 febbraio 1968
- titolo I, legge n. 641 del 28 luglio 1967
Parametri
- art. 8, n.28, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
- art. 68-ter, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
- art. 17-quater, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
- art. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 8182
Tanto le Regioni quanto le Provincie ad autonomia speciale, per rimuovere dalle materie attribuite alla loro potesta' legislativa le preesistenti leggi statali che eccedono dai limiti imposti alla competenza del legislatore nazionale in virtu' di norme di rango costituzionale, emanate in epoca successiva all'entrata in vigore di quelle leggi, non hanno interesse a proporre ricorso al fine di ottenere una declaratoria di illegittimita' costituzionale delle medesime poiche' possono sostituirle con proprie leggi, ovviamente nell'ambito delle competenze e con il rispetto dei limiti prefissati dalla Costituzione. (Nella specie e' stato dichiarato inammissibile, per difetto d'interesse, il ricorso proposto dalla Provincia di Bolzano avverso il titolo primo della legge statale 28 luglio 1967, n. 641 (contenente norme per l'edilizia scolastica) in base all'assunto che le norme in esso contenute contrasterebbero con i soppravvenuti artt. 8, n. 28, 68 ter e 17 quater della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che hanno attribuito alla competenza esclusiva della medesima Provincia la materia dell'edilizia scolastica). - v. Sent. n. 13 del 1974, Ord. n. 269 del 1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe con il quale la Provincia di Bolzano, in riferimento all'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché agli artt. 5, n. 28, 68 ter e 17 quater della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 (contenente modificazioni e integrazioni al predetto Statuto), ha impugnato il Titolo I della legge 28 luglio 1967, n. 641 (così come modificato dalla successiva legge 17 febbraio 1968, n. 106), contenente norme per l'edilizia scolastica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze