Corte costituzionale
Sentenza n. 26/1976
Corte cost., sent. 19 febbraio 1976, n. 26
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 26/1976
- Data di deposito
- 19 febbraio 1976
- Data di decisione
- 12 febbraio 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- OGGIONI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:26
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto legislativo n. 43 del 14 febbraio 1948
- art. 3, decreto legislativo n. 43 del 14 febbraio 1948
Parametri
- art. 5, n.4, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
- art. 5, n.3, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
- art. 51, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
- art. 2, legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948
- art. 2, comma 2, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
Massime
Massima n. 8177
Non e' fondata la questione di legittimita' degli artt. 2 e 3 del d.lg. 14 febbraio 1948, n. 43, sul divieto di associazioni di carattere militare, in riferimento agli artt. 2, secondo comma, 5, n. 3 e 4, 51 della legge cost. 10 novembre 1971, n. 1, e all'art. 2 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5. L'art. 2 della legge denunziata, infatti, avendo un ambito limitato alle associazioni dirette o collegate con partiti politici o aventi anche direttamente fini politici, non puo' riguardare associazioni della Provincia non aventi tali caratteristiche. Quanto al successivo art. 3, che consente al Ministro dell'interno di vietare per un tempo determinato l'uso in pubblico di uniformi o divise da parte di associazioni di qualsiasi tipo, soccorrono i normali mezzi di garanzia amministrativa e giurisdizionale.
Massima n. 8178
Non essendo la Provincia di Bolzano abilitata a rimuovere con propria legge norme statali attinenti all'ordine pubblico, non puo' valere per queste ultime il principio di continuita'. Va pertanto disattesa la relativa eccezione di inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura dello Stato. - v. Sent. n. 13 del 1974, Ord. n. 269 del 1974, Sent. nn. 86 e 239 del 1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare), proposta dal Presidente della Giunta provinciale di Bolzano con ricorso 19 febbraio 1972, in riferimento agli artt. 2, secondo comma, 5, nn. 3 e 4 , 51 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e all'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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