Corte costituzionale

Sentenza n. 26/1976

Corte cost., sent. 19 febbraio 1976, n. 26

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
26/1976
Data di deposito
19 febbraio 1976
Data di decisione
12 febbraio 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
OGGIONI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:26

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, decreto legislativo n. 43 del 14 febbraio 1948
  • art. 3, decreto legislativo n. 43 del 14 febbraio 1948

Parametri

  • art. 5, n.4, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
  • art. 5, n.3, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
  • art. 51, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
  • art. 2, legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948
  • art. 2, comma 2, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971

Massime

Massima n. 8177

Non e' fondata la questione di legittimita' degli artt. 2 e 3 del d.lg. 14 febbraio 1948, n. 43, sul divieto di associazioni di carattere militare, in riferimento agli artt. 2, secondo comma, 5, n. 3 e 4, 51 della legge cost. 10 novembre 1971, n. 1, e all'art. 2 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5. L'art. 2 della legge denunziata, infatti, avendo un ambito limitato alle associazioni dirette o collegate con partiti politici o aventi anche direttamente fini politici, non puo' riguardare associazioni della Provincia non aventi tali caratteristiche. Quanto al successivo art. 3, che consente al Ministro dell'interno di vietare per un tempo determinato l'uso in pubblico di uniformi o divise da parte di associazioni di qualsiasi tipo, soccorrono i normali mezzi di garanzia amministrativa e giurisdizionale.

Massima n. 8178

Non essendo la Provincia di Bolzano abilitata a rimuovere con propria legge norme statali attinenti all'ordine pubblico, non puo' valere per queste ultime il principio di continuita'. Va pertanto disattesa la relativa eccezione di inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura dello Stato. - v. Sent. n. 13 del 1974, Ord. n. 269 del 1974, Sent. nn. 86 e 239 del 1975.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare), proposta dal Presidente della Giunta provinciale di Bolzano con ricorso 19 febbraio 1972, in riferimento agli artt. 2, secondo comma, 5, nn. 3 e 4 , 51 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e all'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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