Corte costituzionale
Sentenza n. 249/1976
Corte cost., sent. 20 dicembre 1976, n. 249
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 249/1976
- Data di deposito
- 20 dicembre 1976
- Data di decisione
- 9 dicembre 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:249
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge n. 386 del 17 agosto 1974
- art. 8, decreto-legge n. 264 del 8 luglio 1974
- legge della Regione siciliana del 27 maggio 1975
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 1138 del 25 giugno 1952
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1113 del 17 dicembre 1953
Parametri
- art. 17, regio decreto n. 455 del 15 maggio 1946
Massime
Massima n. 8612
La legge regionale siciliana approv. il 27 maggio 1975, recante "Norme integrative alla legge approvata dall'Assemblea in materia di finanziamento della spesa e di erogazione dell'assistenza ospedaliera", con la quale e' stabilito che il divieto di cui all'art. 8, comma primo, d.l. 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 1974, n. 386 (di assunzione di nuovo personale sino all'entrata in vigore della riforma sanitaria da parte degli enti e casse di assistenza malattia, nonche' degli enti previdenziali per le gestioni di malattia, salvo l'espletamento dei concorsi in atto, o comunque gia' indetti), non opera per le casse di soccorso e malattia dei dipendenti delle aziende di trasporto autoferrotranviarie, regolate dal r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, all. B, che si trovino, per carenza di personale, nella impossibilita' di assicurare l'espletamento dei propri compiti istituzionali, persegue finalita' di valutazione e soddisfacimento di peculiari interessi nell'ambito regionale, e non supera i limiti segnati alla potesta' legislativa concorrente della Regione in quanto non ha disconosciuto il principio di cui al citato art. 8 (inteso a contenere l'eccessiva spesa corrente e ad evitare ulteriori lievitazioni, anche in vista della predisposta successiva estinzione), ma vi ha solo apportato un temperamento analogo a quelli disposti dal legislatore statale (che ha espressamente contemplato l'ipotesi di deroghe per dimostrate improrogabili esigenze). Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale di detta legge proposta in riferimento all'art. 17 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con r.d.lgt. 15 maggio 1946, n. 455. - S. n. 191/1976.
Massima n. 8613
Le Casse di soccorso del personale dipendente dalle aziende ferrotranviarie che operano nel territorio della Regione siciliana sono di carattere locale e di interesse regionale, per cui sono comprese tra gli enti ed istituti che le norme di attuazione statutaria emanate con i dd.PP.RR. nn. 1138 del 25 giugno 1952 e 1113 del 17 dicembre 1953 hanno posto sotto la tutela e la vigilanza della Regione. Esse sono istituite dalle amministrazioni delle singole imprese ed operano limitatamente alla cerchia dei loro dipendenti; sono del tutto autonome l'una dall'altra e finanziate unicamente attraverso entrate che, per la loro natura e provenienza, non travalicano l'ambito delle imprese cui si riferiscono, senza che le condizioni dei rispettivi bilanci risentano dell'alea di gestione delle altre. Cfr.: sentt. nn. 3 del 1967 e 220 del 1972.
Massima n. 8614
Va ribadito che la Regione siciliana, nell'esercizio della potesta' legislativa concorrente, e' tenuta a rispettare i principi e gl'interessi generali cui e' informata la legislazione dello Stato, ma non e' affatto obbligata a ripeterne pedissequamente le norme, alle quali essa puo' e deve introdurre quelle variazioni utili ad adattare le leggi nazionali alle condizioni particolari ed agl'interessi propri della Regione medesima. Cfr.: sent. n. 97 del 1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge "Norme integrative alla legge approvata dall'Assemblea in materia di finanziamento della spesa e di erogazione dell'assistenza ospedaliera" approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 27 maggio 1975, proposta, in riferimento all'art. 17 dello Statuto siciliano, dal ricorso del Commissario dello Stato presso la Regione, di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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