Corte costituzionale

Sentenza n. 248/1976

Corte cost., sent. 20 dicembre 1976, n. 248

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
248/1976
Data di deposito
20 dicembre 1976
Data di decisione
9 dicembre 1976
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:248

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 306 del 8 luglio 1975
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 22 marzo 1974
  • art. 8, lett.f, decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 22 marzo 1974
  • art. 2, comma 6, legge n. 306 del 8 luglio 1975
  • art. 5, comma 1, legge n. 306 del 8 luglio 1975
  • art. 2, comma 3, legge n. 306 del 8 luglio 1975
  • art. 7, comma 2, legge n. 306 del 8 luglio 1975
  • art. 2, comma 4, legge n. 306 del 8 luglio 1975
  • art. 6, legge n. 306 del 8 luglio 1975
  • art. 7, comma 1, legge n. 306 del 8 luglio 1975
  • art. 2, comma 5, legge n. 306 del 8 luglio 1975

Parametri

  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 9, n.10, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 8, n.21, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 9, n.8, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 9, n.3, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 8, n. 21, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972

Massime

Massima n. 8608

Il principio della continuita' della competenza legislativa statale comporta che fino a quando la Regione, o la Provincia autonoma, titolare di potesta' legislativa primaria nella stessa materia, non ne abbia fatto uso, disponendo diversamente, si applicano le leggi dello Stato. Peraltro tale principio non puo' essere invocato quando la legge dello Stato non soltanto invada la sfera di competenza legislativa regionale o provinciale, ma ne comprima il contenuto in modo tale da limitarlo alla mera esecuzione di tassative disposizioni statali. E poiche' appunto cio' si verifica per talune norme della legge 8 luglio 1975, n. 306, impugnata dalla Provincia di Bolzano per pretesa violazione degli artt. 4, 5, 8, n. 21, 9, nn. 3, 8 e 10, e 16 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, e' da escludere che l'indicato principio di continuita' renda nel caso inammissibile il ricorso della Provincia.

Massima n. 8609

Poiche' l'art. 8 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di proprieta' culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste, approvate con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, statuisce che resta ferma la competenza degli organi statali in ordine, tra l'altro: "... f) agli interventi per la regolamentazione del mercato agricolo, compresi quelli effettuati in favore di organismi associativi di produttori agricoli", ne consegue che la legge statale 8 luglio 1975, n. 306, nella normativa concernente "la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione", non puo' ritenersi invasiva della competenza della Provincia di Bolzano, sia perche' non viola alcuno degli artt. 4, 5, 8, n. 21, 9, nn. 3, 8 e 10, e 16 dello Statuto - che conferiscono alla Provincia di Bolzano potesta' legislativa primaria in materia di sviluppo della cooperazione, di agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico, commercio, incremento produzione industriale - sia, soprattutto, perche' si verte in materia - coordinamento e disciplina dei prezzi - che, come piu' volte affermato dalla Corte, appartiene esclusivamente alla competenza statale. Cfr.: sent. n. 246 del 1976.

Massima n. 8610

Va ribadito che la materia del coordinamento e della disciplina dei prezzi fuoriesce dalla competenza delle Regioni ed appartiene esclusivamente alla competenza dello Stato. Cfr.: da ultimo, sent. n. 246 del 1976.

Massima n. 8611

Con il termine "incentivazione" che si rinviene nella intitolazione della legge statale 8 luglio 1975, n. 306, il legislatore ha inteso significare "gli interventi per la regolazione del mercato agricolo, compresi quelli effettuati in favore di organismi associativi di produttori agricoli", ossia impulso alle Regioni (o alle Province autonome) diretto al fine di indurle all'esercizio della potesta' legislativa primaria loro spettante per l'attuazione degli organismi associativi di produttori agricoli ritenuti necessari per la regolazione del mercato agricolo. Di conseguenza, tutto quanto in detta legge esula dal semplice impulso per risolversi in norma imperativa, eccede dal contenuto e dal fine di quanto dispone l'art. 8, lett. f), d.P.R. n. 279 del 1974, attributivo allo Stato del potere di interventi regolatori di detto mercato, e si risolve in una illegittima compressione della potesta' legislativa primaria spettante, in materia, alla Provincia di Bolzano. Sono pertanto costituzionalmente illegittime, per quanto concerne tale Provincia, essendo in contrasto con gli artt. 4, 5, 8, n. 21, 9, nn. 3, 8 e 10, e 16 dello Statuto Trentino-Alto Adige, le seguenti norme della legge statale suindicata: a) l'art. 2, esclusi i primi due commi (con tale articolo si fa carico alle Regioni ed alle Province autonome di Bolzano e Trento, per il raggiungimento degli scopi di incentivazione perseguiti, di definire con proprie leggi, entro quattro mesi, le modalita' costitutive delle associazioni dei produttori - commi primo e secondo - e si stabiliscono conseguentemente, nei successivi commi, i requisiti che le associazioni dovranno avere); b) l'art. 5, comma primo, limitatamente all'imposizione del termine di sessanta giorni (secondo tale articolo l'accertamento dei requisiti delle associazioni e' effettuato dalle Regioni entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza); c) i primi due commi dell'art. 7 (che concernono le modalita' di determinazione di contributi associativi e di concessione di contributi da parte delle Regioni, mentre il comma terzo stabilisce che le associazioni sono abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti dalla C.E.E.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, terzo, quarto, quinto e sesto comma; 5, primo comma, quanto all'imposizione del termine di sessanta giorni; 6, 7, primo e secondo comma, della legge 8 luglio 1975, n. 306 (Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione), limitatamente alla loro applicazione nella Provincia autonoma di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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