Corte costituzionale

Sentenza n. 217/1976

Corte cost., sent. 3 agosto 1976, n. 217

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
217/1976
Data di deposito
3 agosto 1976
Data di decisione
15 luglio 1976
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:217

Norme oggetto del giudizio

  • provvedimento cip n. 34 del 6 luglio 1974

Parametri

  • art. 13, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 13, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972

Massime

Massima n. 8546

I provvedimenti C.I.P. (Comitato Interministeriale Prezzi) riguardanti la disciplina dei prezzi dell'energia elettrica, trovano applicazione nell'ambito del territorio della provincia di Bolzano, innanzi tutto come parametro di riferimento, ed inoltre devono essere osservati nei confronti di quegli utenti che non rientrino nei servizi pubblici e nelle categorie, che spetta alla Provincia determinare con sua legge, ma non possono estendere la loro efficacia oltre tali limiti, dovendosi rispettare nella materia de qua la competenza della Provincia statutariamente garantita. Va, pertanto, dichiarato che spetta alla Provincia di Bolzano stabilire, nell'ambito del suo territorio, le tariffe di utenza dell'energia elettrica per i servizi pubblici e le categorie di utenti determinate con sua legge in applicazione dell'art. 13, commi primo e secondo, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; ed in conseguenza va annullato il provvedimento C.I.P. del 6 luglio 1974, n. 34 recante "modifiche al provvedimento C.I.P. 29 agosto 1961, n. 941 e successivi riguardanti la disciplina dei prezzi dell'energia elettrica" limitatamente alla parte in cui, prescrivendo che le sue disposizioni "entrano in vigore per tutto il territorio nazionale", non fa salve le tariffe di utenza come sopra stabilite dalla Provincia. Cfr.: sent. n. 46 del 1962.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta alla Provincia di Bolzano stabilire, nell'ambito del suo territorio, le tariffe di utenza dell'energia elettrica per i servizi pubblici e le categorie di utenti determinati con sua legge in applicazione dell'art. 13, primo e secondo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; ed in conseguenza annulla il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi 6 luglio 1974, n. 34 recante "modifiche al provvedimento C.I.P. 29 agosto 1961, n. 941 e successivi riguardanti la disciplina dei prezzi dell'energia elettrica" limitatamente alla parte in cui, prescrivendo che le sue disposizioni "entrano in vigore per tutto il territorio nazionale", non fa salve le tariffe di utenza come sopra stabilite dalla Provincia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MTCHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRTSAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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