Corte costituzionale

Sentenza n. 190/1976

Corte cost., sent. 22 luglio 1976, n. 190

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
190/1976
Data di deposito
22 luglio 1976
Data di decisione
14 luglio 1976
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:190

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 880 del 18 dicembre 1973
  • art. 5, comma 2, legge n. 880 del 18 dicembre 1973
  • art. 3, comma 5, legge n. 880 del 18 dicembre 1973
  • art. 4, legge n. 880 del 18 dicembre 1973
  • art. 3, comma 3, legge n. 880 del 18 dicembre 1973
  • art. 6, legge n. 880 del 18 dicembre 1973
  • art. 3, comma 4, legge n. 880 del 18 dicembre 1973
  • art. 2, comma 1, legge n. 880 del 18 dicembre 1973
  • art. 3, comma 6, legge n. 880 del 18 dicembre 1973
  • art. 3, legge n. 880 del 18 dicembre 1973
  • art. 3, comma 2, legge n. 880 del 18 dicembre 1973
  • art. 5, comma 1, legge n. 880 del 18 dicembre 1973
  • art. 2, comma 3, legge n. 880 del 18 dicembre 1973
  • art. 2, comma 2, legge n. 880 del 18 dicembre 1973
  • art. 3, comma 1, legge n. 880 del 18 dicembre 1973
  • art. 5, legge n. 880 del 18 dicembre 1973
  • art. 2, legge n. 880 del 18 dicembre 1973

Parametri

  • art. 8, n.6, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 8, n.3, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 9, n.8, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 9, n.10, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 8, n.5, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 8478

In seguito alle modifiche operate, direttamente o indirettamente, dalle leggi 2 agosto 1975, n. 393, e 22 luglio 1975, n. 382, negli artt. 2, comma primo, 3, commi terzo, quarto, quinto e sesto, e 5, comma secondo, legge 18 dicembre 1973, n. 880 ("Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica") sono inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le questioni di legittimita' costituzionale proposte nei confronti delle suddette disposizioni, con ricorso della Provincia di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 5 e 6, e 9, nn. 6 e 10, in relazione all'art. 16, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unificato dello Statuto per il Trentino-Alto Adige).

Massima n. 8479

Deve ritenersi che nella formula "fatti salvi i poteri delle Regioni a statuto speciale", contenuta nell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 880 (Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica), siano implicitamente incluse le due Provincie di Bolzano e di Trento, in considerazione delle analoghe caratteristiche che contrassegnano le Regioni a statuto speciale e le due Provincie in cui si articola quella del Trentino-Alto Adige: identicamente dotate, le une come le altre, di autonomia garantita da statuti differenziati, adottati con leggi costituzionali. E' pertanto da escludersi che la legge n. 880 del 1973 si applichi alla Provincia di Bolzano in tutte le sue disposizioni attualmente vigenti.

Massima n. 8480

Secondo un principio gia' affermato nella giurisprudenza della Corte nei confronti di Regioni a statuto speciale, compreso il Trentino-Alto Adige, la Provincia di Bolzano non ha competenze in materia di programmazione della costruzione di centrali elettriche e loro insediamento, materia certamente riservata allo Stato perche' attinente ad esigenze unitarie e strumentalmente collegata alla nazionalizzazione dell'attivita' di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, che rientra nell'ambito della riserva di legge statale posta dall'art. 43 della Costituzione. Pertanto la salvezza dei poteri della Provincia, riconosciuta dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, sulla localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica, significa soltanto che laddove le norme di essa (per la parte ancora in vigore dopo le modifiche apportate dalla legge n. 393, del 1975) vengano ad interferire in materie di competenza della Provincia continuano ad avere applicazione, nell'ambito territoriale della medesima, le disposizioni sostanziali e procedimentali da essa emanate (ovviamente, se ed in quanto rispettose dei limiti costituzionalmente prescritti). Il che vale per le competenze provinciali in materia di urbanistica e piani regolatori di tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e popolare e di igiene e sanita'; ma non vale per quella concernente l'incremento della produzione industriale (di cui all'art. 9, n. 8, del testo unificato dello Statuto), che ha un ambito circoscritto. Non sono quindi fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale sollevate con ricorso della Provincia di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 5 e 6, 9, nn. 8 e 10 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 nei confronti degli artt. 1, 2, commi secondo e terzo, 3, commi primo, e secondo, 4, 5, comma primo, e 6, legge 18 dicembre 1973, n. 880, sulla localizzazione degli impianti termici per la produzione dell'energia elettrica, in base all'assunto che tali disposizioni, conferendo ad organi dello Stato e dell'Enel, ai fini della localizzazione, i poteri amministrativi necessari, disciplinando il procedimento relativo e prescrivendo particolari cautele contro il pericolo di inquinamento, avrebbero leso l'autonomia della Provincia. Cfr.: sent. nn. 13 del 1964, 79 e 118 del 1966, e 91 del 1967.

Massima n. 8481

La competenza della Provincia di Bolzano concernente l'incremento della produzione industriale, di cui all'art. 9, n. 8, del testo unificato dello Statuto non si estende a tutto quanto attiene all'industria e meno che mai ai programmi di sviluppo dell'industria nazionalizzata quale la produzione dell'energia elettrica.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma primo; 3, commi terzo, quarto, quinto e sesto; 5, comma secondo, della legge 18 dicembre 1973, n. 880, recante " Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica", proposte con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 5 e 6, e 9, nn. 8 e 10, in relazione all'art. 16, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unificato dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

b) non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, commi secondo e terzo; 3, commi, primo e secondo; 4, 5, comma primo, e 6 della stessa legge, proposte con il ricorso predetto in riferimento alle sopra citate disposizioni statutarie;

c) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1; 2, commi secondo e terzo; 3, commi primo e secondo; 4, 5, comma primo, e 6 della legge predetta, sollevate, in riferimento agli artt. 55, 56, 87 e 97 del citato d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, con il ricorso medesimo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO

ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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