Corte costituzionale
Sentenza n. 180/1976
Corte cost., sent. 22 luglio 1976, n. 180
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 180/1976
- Data di deposito
- 22 luglio 1976
- Data di decisione
- 14 luglio 1976
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:180
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 26 ottobre 1972
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 26 ottobre 1972
Parametri
- art. 23, comma 2, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
- art. 52, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 1° febbraio 1973
- art. 78, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
Massime
Massima n. 8459
Poiche' l'intervento dei presidenti della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano alle sedute del Consiglio dei Ministri non era prescritto anche per gli atti legislativi, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 19 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 (contenente norme di attuazione dello Statuto), non e' fondata - in riferimento all'art. 23, comma secondo, legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 (trasfuso nell'art. 52, ultimo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) - la questione di legittimita' costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, emanato senza che alla relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri avessero preso parte i presidenti delle Province di Trento e di Bolzano.
Massima n. 8460
Secondo l'art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, a seguito della soppressione dei tributi erariali, viene corrisposta alle Province autonome di Trento e di Bolzano una somma pari all'ammontare di quanto ad esse versato nell'anno di riferimento con una maggiorazione annuale del 10% per i tributi dovuti in misura fissa, ed una maggiorazione da determinarsi di anno in anno, sentite le amministrazioni provinciali, per i tributi a quota variabile (IGE e tasse ed imposte sugli affari). Ma cio' comporta la violazione dell'art. 78 del T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto del Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, che colloca le Province su un piano paritetico con il Governo ai fini del prescritto accordo circa la determinazione del quantum loro spettante, poiche' prevede che sia acquisito soltanto il parere delle medesime, mentre la decisione in materia e' riservata esclusivamente allo Stato. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 8 del d.P.R. n. 638 del 1972, nella parte in cui dispone che, alla determinazione delle maggiorazioni delle somme d'importo pari alle quote variabili di soppressi tributi erariali, da corrispondere alle Province autonome di Trento e Bolzano, si proceda "sentite dette amministrazioni, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, recante "disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate", nella parte in cui prevede che alla determinazione delle maggiorazioni delle somme d'importo pari alle quote variabili di soppressi tributi erariali, da corrispondere alle Province autonome di Trento e di Bolzano, si proceda "sentite dette amministrazioni, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro";
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato d.P.R. n. 638 del 1972 sollevata, con i ricorsi in epigrafe, in riferimento all'art. 23, comma secondo, della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, recante modificazioni ed integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (trasfuso nell'art. 52, ultimo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo stesso Statuto, approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze