Corte costituzionale

Sentenza n. 169/1976

Corte cost., sent. 14 luglio 1976, n. 169

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
169/1976
Data di deposito
14 luglio 1976
Data di decisione
12 luglio 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:169

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 4, decreto-legge n. 657 del 14 dicembre 1974
  • legge n. 5 del 29 gennaio 1975

Parametri

  • art. 8, n.6, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 8, n.3, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972

Massime

Massima n. 8437

Con la legge istitutiva del Ministero per i beni culturali e l'ambiente - cui e' demandato il compito di provvedere alla "tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale del Paese", nonche' quello della protezione dell'ambiente, con riguardo alle zone archeologiche e naturali, promuovendo le iniziative necessarie - non sono state assegnate al nuovo Ministero attribuzioni invasive della competenza delle province autonome di Trento e Bolzano, essendosi fatte espressamente salve le competenze regionali, nelle quali devono essere comprese anche quelle provinciali. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 8, nn. 3 e 6, e 16 del t.u. delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma quarto, del d.l. 14 dicembre 1974, n. 657, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5 (Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente), in quanto attribuisce al Ministero medesimo, pero' "ferme restando le competenze regionali... sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano", le iniziative necessarie per la protezione del patrimonio storico ed artistico della Nazione, nonche' dell'ambiente, con riguardo alle zone archeologiche e naturali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma, del d.l. 14 dicembre 1974, n. 657, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5 (Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente), per violazione degli artt. 8, nn. 3 e 6, e 16 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, sollevata dalle Provincie di Trento e di Bolzano con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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