Corte costituzionale
Sentenza n. 169/1976
Corte cost., sent. 14 luglio 1976, n. 169
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 169/1976
- Data di deposito
- 14 luglio 1976
- Data di decisione
- 12 luglio 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:169
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 4, decreto-legge n. 657 del 14 dicembre 1974
- legge n. 5 del 29 gennaio 1975
Parametri
- art. 8, n.6, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 8, n.3, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
Massime
Massima n. 8437
Con la legge istitutiva del Ministero per i beni culturali e l'ambiente - cui e' demandato il compito di provvedere alla "tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale del Paese", nonche' quello della protezione dell'ambiente, con riguardo alle zone archeologiche e naturali, promuovendo le iniziative necessarie - non sono state assegnate al nuovo Ministero attribuzioni invasive della competenza delle province autonome di Trento e Bolzano, essendosi fatte espressamente salve le competenze regionali, nelle quali devono essere comprese anche quelle provinciali. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 8, nn. 3 e 6, e 16 del t.u. delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma quarto, del d.l. 14 dicembre 1974, n. 657, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5 (Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente), in quanto attribuisce al Ministero medesimo, pero' "ferme restando le competenze regionali... sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano", le iniziative necessarie per la protezione del patrimonio storico ed artistico della Nazione, nonche' dell'ambiente, con riguardo alle zone archeologiche e naturali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma, del d.l. 14 dicembre 1974, n. 657, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5 (Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente), per violazione degli artt. 8, nn. 3 e 6, e 16 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, sollevata dalle Provincie di Trento e di Bolzano con i ricorsi in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze