Corte costituzionale
Sentenza n. 101/1976
Corte cost., sent. 28 aprile 1976, n. 101
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 101/1976
- Data di deposito
- 28 aprile 1976
- Data di decisione
- 21 aprile 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:101
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 20 gennaio 1973
Parametri
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 98, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
Massime
Massima n. 8313
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 (norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), sollevata, in riferimento agli artt. 19, 2, 4 e 98 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige nel testo risultante dal d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (testo unificato delle leggi costituzionali sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Infatti, il predetto art. 7, disponendo che nelle scuole elementari e secondarie delle localita' ladine l'insegnamento e' impartito su base paritetica di orario e di esito finale in italiano e in tedesco e che la lingua ladina e' usata quale strumento di insegnamento si limita a riprodurre l'art. 19 dello Statuto. La denunziata violazione dell'art. 19 e' quindi insussistente. E cio' porta ad escludere anche qualsiasi contrasto con gli artt. 2, 4 e 98 dello Statuto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 (norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), sollevata, in riferimento agli artt. 19, 2, 4 e 98 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (nel testo risultante dal d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - Testo unificato delle leggi costituzionali sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla provincia di Bolzano con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - NICOLA REALE - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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