Corte costituzionale

Sentenza n. 101/1976

Corte cost., sent. 28 aprile 1976, n. 101

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
101/1976
Data di deposito
28 aprile 1976
Data di decisione
21 aprile 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:101

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 20 gennaio 1973

Parametri

  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 98, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972

Massime

Massima n. 8313

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 (norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), sollevata, in riferimento agli artt. 19, 2, 4 e 98 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige nel testo risultante dal d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (testo unificato delle leggi costituzionali sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Infatti, il predetto art. 7, disponendo che nelle scuole elementari e secondarie delle localita' ladine l'insegnamento e' impartito su base paritetica di orario e di esito finale in italiano e in tedesco e che la lingua ladina e' usata quale strumento di insegnamento si limita a riprodurre l'art. 19 dello Statuto. La denunziata violazione dell'art. 19 e' quindi insussistente. E cio' porta ad escludere anche qualsiasi contrasto con gli artt. 2, 4 e 98 dello Statuto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 (norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), sollevata, in riferimento agli artt. 19, 2, 4 e 98 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (nel testo risultante dal d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - Testo unificato delle leggi costituzionali sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla provincia di Bolzano con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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