Corte costituzionale

Ordinanza n. 38/1976

Corte cost., ord. 19 febbraio 1976, n. 38

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
38/1976
Data di deposito
19 febbraio 1976
Data di decisione
12 febbraio 1976
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
OGGIONI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:38

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana n. 47 del 16 dicembre 1948
  • decreto del Presidente della Regione siciliana n. 86 del 15 ottobre 1947

Parametri

  • legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948
  • art. 14, regio decreto legge n. 455 del 15 maggio 1946
  • art. 17, regio decreto legge n. 455 del 15 maggio 1946

Massime

Massima n. 8208

Non e' manifestamente infondata, in relazione agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale siciliano, approvato con r.d. 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, la questione di legittimita' costituzionale della legge reg.sic. 16 dicembre 1948, n. 47, che ha ratificato, modificandolo, il decreto legislativo reg. 15 ottobre 1947, n. 86, istitutivo del "Comitato regionale per il coordinamento e la disciplina dei prezzi". Tale legge non e' stata abrogata dalle norme di attuazione dello Statuto speciale e la Corte costituzionale, anche nei giudizi per conflitto di attribuzione, puo' sempre sollevare dinanzi a se', d'ufficio o su eccezione di parte, questioni relative alla legittimita' delle leggi da applicare, senza che possa sussistere alcuna preclusione temporale al riguardo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dispone la trattazione davanti a se medesima della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 15 ottobre 1947, n. 86, convertito nella legge regionale 16 dicembre 1948, n. 47, in relazione agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale siciliano approvato con r.d. legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

2) ordina il rinvio del presente giudizio perché possa essere trattato congiuntamente alla questione di legittimità costituzionale di cui al numero precedente;

3) ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Regione siciliana e sia comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana;

4) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;

5) assegna alle parti il termine di venti giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica per il deposito delle deduzioni sulla questione di legittimità di cui al n. 1.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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