Corte costituzionale

Ordinanza n. 266/1976

Corte cost., ord. 29 dicembre 1976, n. 266

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
266/1976
Data di deposito
29 dicembre 1976
Data di decisione
21 dicembre 1976
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:266

Norme oggetto del giudizio

Massime

Massima n. 8635

Vanno restituiti ai giudici remittenti, per un nuovo esame della rilevanza, gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale: a) degli artt. 144 c.p. e 43 r.d. 28 maggio 1931, n. 602, contenente disposizioni di attuazione del c.p.c. - in riferimento agli artt. 102 e 110 Cost. -, in quanto prevedono che la liberazione condizionale sia concessa dal Ministro della giustizia anziche' dal giudice di sorveglianza; b) dell'art. 176 c.p. - in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - nella parte in cui dispone che possa essere ammesso alla liberazione condizionale soltanto il condannato che abbia espiato almeno trenta mesi di detenzione, in quanto irrazionalmente sarebbero esclusi dal beneficio i condannati a pene gravi; c) dello stesso art. 176 c.p. - in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - nella parte in cui dispone che possa essere ammesso alla liberazione condizionale, se recidivo qualificato, soltanto il condannato che abbia espiato almeno quattro anni di detenzione, in quanto l'enorme sopravvalutazione della recidiva annullerebbe ingiustificatamente quasi del tutto, per i recidivi, il campo di applicazione dell'istituto e sarebbe irrazionale che chi sia recidivo ed abbia ottenuto una condanna inferiore a quattro anni venga ad essere trattato in maniera deteriore rispetto a chi abbia ottenuto una pena maggiore e sarebbe ingiustificato che ai fini della concessione del beneficio si tenga conto della condotta tenuta durante l'esecuzione della pena; d) dello stesso art. 176 e dell'art. 144, secondo comma, c.p., nonche' dell'art. 585 c.p.p. - in riferimento all'art. 24 Cost. - nelle parti in cui non prevedono assistenza o intervento obbligatorio del difensore nel corso della procedura diretta ad ottenere la liberazione condizionale; infatti e' intervenuta - a seguito della sent. della Corte n. 204 del 1974 con cui e' stato dichiarato illegittimo il predetto art. 43 r.d. n. 602 del 1931 - la legge 12 febbraio 1975, n. 6, la quale ha disposto che la liberazione condizionale e' chiesta alla Corte d'appello che provvede su parere del giudice di sorveglianza, e che le istanze presentate in data anteriore alla sua entrata in vigore devono essere immediatamente trasmesse al giudice competente in base alla nuova normativa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione ai tribunali di Oristano, Bolzano, Nuoro, Palermo ed Imperia degli atti relativi alle ordinanze rispettivamente emesse ed indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo del la Consulta, il 21 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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