Corte costituzionale

Ordinanza n. 257/1976

Corte cost., ord. 20 dicembre 1976, n. 257

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
257/1976
Data di deposito
20 dicembre 1976
Data di decisione
9 dicembre 1976
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:257

Parametri

  • art. 21, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 8622

A correzione dell'omissione materiale incorsa nella sent. n. 219 del 1976, al n. 6 della motivazione in diritto, dopo le parole "non essendo consentito al legislatore ordinario di disciplinare in modo uniforme situazioni tra loro diverse ne'", sono da aggiungere le parole "avendo l'obbligo di estendere".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che al n. 6 della motivazione in diritto, dopo le parole "non essendo consentito al legislatore ordinario di disciplinare in modo uniforme situazioni tra loro diverse, né" siano aggiunte le parole "avendo l'obbligo di estendere".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - GIULIO GIONFRIDA - GUIDO

ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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