Corte costituzionale
Ordinanza n. 257/1976
Corte cost., ord. 20 dicembre 1976, n. 257
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 257/1976
- Data di deposito
- 20 dicembre 1976
- Data di decisione
- 9 dicembre 1976
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:257
Parametri
- art. 21, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 8622
A correzione dell'omissione materiale incorsa nella sent. n. 219 del 1976, al n. 6 della motivazione in diritto, dopo le parole "non essendo consentito al legislatore ordinario di disciplinare in modo uniforme situazioni tra loro diverse ne'", sono da aggiungere le parole "avendo l'obbligo di estendere".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che al n. 6 della motivazione in diritto, dopo le parole "non essendo consentito al legislatore ordinario di disciplinare in modo uniforme situazioni tra loro diverse, né" siano aggiunte le parole "avendo l'obbligo di estendere".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - GIULIO GIONFRIDA - GUIDO
ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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