Corte costituzionale

Sentenza n. 208/1975

Corte cost., sent. 15 luglio 1975, n. 208

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
208/1975
Data di deposito
15 luglio 1975
Data di decisione
8 luglio 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:208

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 1133 del 27 giugno 1952
  • art. 9, comma 3, legge della Regione siciliana del 21 dicembre 1974
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1133 del 27 giugno 1952

Parametri

  • art. 17, lett.e, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 8010

La manovra dei tassi bancari, anche relativa ai crediti speciali (art. 34, legge 2 giugno 1961, n. 454, legge 17 agosto 1974, n. 397, d.l. 24 febbraio 1975, n. 26 e legge di conversione 23 aprile 1975, n. 125) e' compito esclusivo dello Stato, in quanto incide sulla circolazione creditizia e il mercato monetario e quindi sullo sviluppo economico e la vita stessa del Paese. Ne consegue che, se, con riferimento all'art. 9, terzo comma, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 21 dicembre 1974, concernente "integrazioni e modifiche di norme finanziarie", per tasso di interesse, da regolarsi periodicamente dal comitato regionale per il credito, dovesse intendersi quello globale della operazione, sarebbe certa l'invasione della competenza statale da parte della Regione. Cio' tuttavia non si verifica, perche' nella specie il tasso, cui si riferisce il citato art. 9, non e' quello base o di riferimento, bensi' quello agevolato da corrispondersi dal beneficiario nelle operazioni autorizzate dalle leggi regionali. Pertanto non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 9, terzo comma, proposta in riferimento all'art. 17, lett. e dello Statuto speciale e alle norme di attuazione approvate con D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133. Cfr.: per la prima parte delle massime, la sent. n. 58 del 1958.

Massima n. 8011

Per ovviare alle conseguenze derivanti dall'eccezionale aumento dei tassi bancari di interessi ordinari e di quelli dei crediti speciali, e allo scopo di ridurre l'onere differenziale che gli enti pubblici si erano addossati per assicurare al beneficiario un tasso fisso, ordinariamente assai modesto, la norma contenuta nel terzo comma dell'art. 9 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 21 dicembre 1974 ha provveduto nel senso di lasciare invariata la somma stanziata in bilancio, pur lasciando invariato l'importo globale delle operazioni, ma variando in aumento il tasso dell'interesse posto a carico del beneficiario, salvo poi a diminuirlo quando il tasso globale delle operazioni e cioe' quello di riferimento si fosse ridotto. Il meccanismo, adottato dalla norma regionale, di variabilita' dei tassi agevolati, e' analogo a quello adottato dallo Stato con la legge 17 agosto 1974, n. 397, art. 1, secondo comma, poi confermato e completato con il D.L. n. 26 del 1975 e dalla legge di conversione n. 125 del 1975.

Massima n. 8012

In tema di interpretazione della norma, va tenuto presente il principio ermeneutico secondo il quale, tra piu' interpretazioni possibili, deve prescegliersi quella piu' conforme a Costituzione.

Massima n. 8013

Se la Regione siciliana ha il potere di fissare con una sua legge i tassi agevolati, non si comprende perche' non possa variarli con un procedimento che trova in altra legge regionale il suo fondamento e la sua strutturazione.

Massima n. 8014

Non v'e' dubbio che il Comitato regionale per il credito e il risparmio, istituito con le norme di attuazione dello Statuto siciliano contenute nel D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, non ha, tra le competenze, quella di variare i tassi la cui ordinaria determinazione spetta alla Regione. Tale carenza, tuttavia, non costituisce una ragione sufficiente per escludere che la Regione possa utilizzare quell'organo per affidargli un compito nuovo, non estraneo agli interessi a salvaguardia dei quali esso e' stato creato.

Massima n. 8015

Ammesso che la Regione ha il potere di variare i tassi a carico dei benficiari, deve anche ritenersi che, per provvedervi, essa possa giovarsi di taluno dei suoi organi (Assessore alle finanze), previo parere (vincolante) di un organo tecnico consultivo (Comitato regionale per il credito e il risparmio), ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge approvata dall'Assemblea della Regione siciliana nella seduta del 21 dicembre 1974, concernente a Integrazioni e modifiche di norme finanziarie"; questione proposta dal Commissario dello Stato, col ricorso in epigrafe, in riferimento all'art. 17, lettera e, dello Statuto speciale e agli artt. 1, 2 e 10 delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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