Corte costituzionale

Sentenza n. 207/1975

Corte cost., sent. 15 luglio 1975, n. 207

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
207/1975
Data di deposito
15 luglio 1975
Data di decisione
8 luglio 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:207

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, regio decreto legge n. 798 del 8 maggio 1927
  • legge n. 2838 del 6 dicembre 1928
  • art. 9, comma 4, regio decreto legge n. 798 del 8 maggio 1927

Massime

Massima n. 8008

L'art. 9 del r.d.l. 8 maggio 1927, n. 798, nell'"Ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono" dispone che quando venga richiesta la pubblica assistenza per un illegittimo la direzione dell'istituto che provvede al ricovero "deve compiere riservate indagini per accertarne la madre, allo scopo di constatare le condizioni sanitarie di quest'ultima, di procurare all'infante l'allattamento materno e di indurre la madre stessa a riconoscere il figlio". In altre disposizioni dello stesso articolo e' altresi' stabilito che "la levatrice ed il medico che hanno prestato assistenza durante il parto alla madre dell'infante, sono tenuti a rispondere alle domande delle persone incaricate delle indagini" e che, infine, e' rigorosamente vietato di rivelare l'esito delle indagini compiute per accertare la maternita' degli illegittimi", sotto comminatoria dell'applicazione ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni stabilite per i reati di rivelazione dei segreti di ufficio e del segreto professionale (artt. 326 e 622 Cod.pen.). Ora, se si inquadra nel contesto di questa normativa la disposizione dell'art. 9 che enuncia il divieto penalmente sanzionato a carico dell'istituto ricoverante di rivelare le indagini compiute per accertare la maternita' degli illegittimi, si comprendera' che essa risulta dettata in relazione ad un fine ben individuabile che e' quello di agevolare la ricerca della maternita' degli illegittimi abbandonati per assicurare loro una migliore assistenza. La norma ha, inoltre, la funzione di stimolo ed esortazione per la madre che abbia partorito un illegittimo ad avvicinare la sua creatura. La sicurezza che la sua identificazione viene effettuata unicamente allo scopo di giovare al figlio e che l'esito delle indagini restera' rigorosamente segreto nei confronti di tutti e non potra' essere utilizzato per diversi scopi consentira' in modo piu' efficace la realizzazione della precipua finalita' cui e' indirizzata la norma in esame che e' quella di assicurare all'infante, specie nel momento piu' delicato del primo periodo della sua vita, quella tutela e quell'assistenza di cui ha maggior bisogno e che soltanto la presenza attiva e l'affetto materno possono dare in idonea misura.

Massima n. 8009

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma quarto, del r.d.l. 8 maggio 1927, n. 798, che enuncia il divieto penalmente sanzionato a carico dei brefotrofi di rivelare l'esito delle indagini compiute per accertare la maternita' degli illegittimi, sollevata in riferimento all'art. 30, comma terzo, della Costituzione, che assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale sul rilievo che tale norma porrebbe un limite alla ricerca e alla dichiarazione giudiziale della maternita' giacche' questa norma persegue le finalita' di assicurare all'infante l'assistenza di cui ha maggiore bisogno nel primo periodo della sua vita, finalita' che sicuramente rientra nella tutela sociale garantita dal citato precetto costituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma quarto, del r.d.l. 8 maggio 1927, n. 798, sull'"Ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono" sollevata con ordinanza 14 marzo 1973 dal tribunale di Milano in riferimento all'art. 30, comma terzo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTIOSTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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