Corte costituzionale
Sentenza n. 200/1975
Corte cost., sent. 10 luglio 1975, n. 200
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 200/1975
- Data di deposito
- 10 luglio 1975
- Data di decisione
- 27 giugno 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:200
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto-legge n. 427 del 24 luglio 1973
- legge n. 496 del 4 agosto 1973
- art. 1, decreto-legge n. 427 del 24 luglio 1973
Parametri
Massime
Massima n. 7990
Non e' fondata con riferimento all'art. 41 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale, degli artt. 1 e 2 del D.L. 24 luglio 1973, n. 427, sulla disciplina dei prezzi dei beni di largo consumo, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1973, n. 496. Ed invero, non sussiste la violazione della liberta' di iniziativa economica privata perche' le norme citate non hanno introdotto un calmiere rigido di prezzi fissati d'autorita' in base a calcoli fondati su dati medi di costi e di ricavi, ma hanno prescritto che ogni operatore economica o di settore colpito denunciasse i prezzi da lui praticati a una certa data e li mantenesse fermi per il periodo del blocco. Si trattava, dunque, di prezzi liberamente determinati in base alle leggi di mercato e, in partenza almeno, remunerativi, sui quali le variazioni di aumento dei costi di produzione non avevano alcuna possibilita' di incidere, almeno per quanto riguarda le merci giacenti in magazzino e quelle non ancora introdottevi, ma gia' acquistate a prezzi anteriori. Ne deriva, pertanto, che il sacrificio imposto agli operatori, tenuto conto della eccezionalita' della situazione economica del paese, e delle alte finalita' che il provvedimento perseguiva, dei temperamenti previsti dalle stesse norme e, soprattutto, della relativa brevita' del periodo di blocco, era tollerabile e ragionevole.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legge 24 luglio 1973, n. 427, sulla disciplina dei prezzi dei beni di largo consumo, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1973, n. 496; questione con le ordinanze in epigrafe proposta in riferimento all'art. 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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