Corte costituzionale

Sentenza n. 198/1975

Corte cost., sent. 10 luglio 1975, n. 198

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
198/1975
Data di deposito
10 luglio 1975
Data di decisione
27 giugno 1975
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:198

Massime

Massima n. 7985

L'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 - il quale risponde all'esigenza di non far gravare sul danneggiato, che, in conseguenza del sinistro, versi in stato di bisogno, i pregiudizi della durata del giudizio quando gia' anche da un sommario accertamento risultino gravi indizi a carico del conducente del veicolo o del natante che ha causato il sinistro - non confligge con il principio sancito dall'art. 27, comma secondo, Cost., in quanto non implica alcuna presunzione di colpevolezza del conducente ne' preclude, stante il carattere provvisorio del provvedimento di natura civilistica che concede la provvisionale, il completo accertamento dei fatti ne' limita in alcun modo le indagini in merito alla responsabilita' dell'imputato.

Massima n. 7986

L'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 - in quanto non compromette le garanzie connesse al processo, quali il contraddittorio, l'assistenza tecnica ed altre, ed anzi fa espresso obbligo al giudice di sentire le parti e di disporre sommari accertamenti prima di decidere sulla domanda degli interessati avente come oggetto l'emanazione del provvedimento interinale - non limita il diritto della difesa che, sia in questa fase preliminare, sia in quella successiva di giudizio definitivo, puo' liberamente svolgersi ed e' pienamente tutelato. Ne' tale diritto puo' ritenersi leso in quanto il provvedimento si basa su fatti ed accertamenti che possono essere coperti dal segreto istruttorio, essendo tra l'altro ammesso chiederne la revoca successivamente alla chiusura dell'istruttoria e al deposito degli atti, in base a nuovi elementi acquisiti e portati alla conoscenza delle parti. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24 legge n. 990 del 1969, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost..

Massima n. 7987

Poiche' i natanti di stazza superiore alle 25 tonnellate presentano rispetto a quelli minori caratteristiche tecniche totalmente diverse - anche per quanto concerne i loro sistemi di comando, salvataggio, avvistamento, sicurezza - e sono sottoposti a norme assicurative del tutto diverse, imposte da convenzioni internazionali, ed esposti assai meno degli altri a sinistri derivanti dall'investimento di singole persone, ed inoltre offrono ai sinistrati garanzie assai maggiori di risarcimento ed assistenza, il diverso trattamento dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 non solo e' razionalmente giustificato in base a differenti situazioni obbiettive e giuridiche, ma necessariamente s'impone anche in relazione al diverso regime assicurativo. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24 legge n. 990 del 1969, in relazione all'art. 2, nella parte in cui esclude la concessione della provvisionale in caso di sinistri causati da natanti di stazza superiore alle 25 tonnellate.

Massima n. 7988

Pur essendo plausibile e razionale l'esclusione del p.m. - in quanto organo sfornito di poteri decisori - dagli organi legittimati alla concessione del provvedimento previsto dall'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (di liquidazione di una provvisionale in favore degli aventi diritto al risarcimento i quali a causa del sinistro vengano a trovarsi in stato di bisogno), deve ritenersi costituzionalmente illegittima detta disposizione in quanto non prevede che un altro organo possa adottare il provvedimento nel corso dell'istruzione sommaria; organo che deve essere individuato nel giudice istruttore, al quale l'ordinamento conferisce in via generale poteri decisori per taluni provvedimenti in pendenza dell'istruttoria sommaria cosi' da garantire la tutela degli interessi e dei diritti delle parti. E' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 24 legge n. 990 del 1969, nella parte in cui, in sede di istruttoria sommaria condotta dal p.m., non prevede che il giudice istruttore penale provveda in ordine all'assegnazione di somma nelle forme, nei limiti e coi presupposti di cui al medesimo art. 24.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte in cui, in sede di istruttoria sommaria condotta dal pubblico ministero, non prevede che il giudice istruttore penale provveda in ordine all'assegnazione di somma nelle forme, nei limiti e coi presupposti di cui al medesimo art. 24;

2) non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sollevate dalle ordinanze in epigrafe del giudice istruttore del tribunale di Velletri, dei pretori di Milano e di Asti e del giudice istruttore del tribunale di Napoli in riferimento agli artt. 27, 24 e 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA- GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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