Corte costituzionale

Sentenza n. 160/1975

Corte cost., sent. 26 giugno 1975, n. 160

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
160/1975
Data di deposito
26 giugno 1975
Data di decisione
17 giugno 1975
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:160

Norme oggetto del giudizio

Massime

Massima n. 7915

Ai fini dell'accertamento della tipicita' ex art. 785 Cod. civ. di una donazione obnuziale e dei suoi caratteri distintivi, possono valere anche elementi probatori esteriori al "corpus" del rogito di donazione, ma ad esso riconducibili. Pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 20 della legge n. 841 del 1950 ricorre anche quando l'atto formale di donazione "in contemplazione di matrimonio" non contenga espressa menzione del matrimonio contemplato, non risulti in fatto esaurientemente dimostrato che una donazione e' stata posta in essere proprio in riguardo ad un determinato futuro matrimonio. A tale principio fa riscontro la possibilita' da parte del giudice di merito di ricorrere agli ordinari mezzi probatori, onde accertare, ad integrazione di quanto espresso sul rogito, l'esistenza di tutti i requisiti di una donazione obnuziale.

Massima n. 7916

L'esonero dall'esproprio ai fini della riforma fondiaria, sancito dall'art. 20 della legge n. 841 del 1950 nell'ipotesi di terreni donati in contemplazione di matrimonio, rientrante come tale nell'ambito dell'art. 785 del codice civile, con i requisiti relativi, deve rimanere escluso nel caso di matrimonio gia' celebrato alla data del rogito, difettando appunto la condizione secondo cui il matrimonio contemplato deve essere futuro, oltre che determinato.

Massima n. 7917

L'esonero dall'esproprio ai fini della riforma fondiaria sancito dall'art. 20 della legge n. 841 del 1950 nell'ipotesi di terreni donati in contemplazione di matrimonio, rientrato, come tale, nell'ambito dell'art. 785 cod. civ., con i requisiti relativi, non e' operante nel caso in cui il matrimonio indicato nel rogito non ha avuto luogo, perche' la donazione in tal caso deve essere considerata "tanquam non esset" a norma dell'art. 785 del codice civile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1490, concernente il trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Boscarelli Nicola fu Luigi siti in Comune di Bisignano (Cosenza), in quanto, nei sensi di cui in motivazione, nel computo della quota di scorporo non abbia escluso i terreni oggetto della donazione a Michele Boscarelli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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