Corte costituzionale

Sentenza n. 91/1974

Corte cost., sent. 27 marzo 1974, n. 91

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
91/1974
Data di deposito
27 marzo 1974
Data di decisione
21 marzo 1974
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:91

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana del 21 dicembre 1973
  • art. 5, legge della Regione siciliana del 21 dicembre 1973
  • art. 23, legge della Regione siciliana del 21 dicembre 1973
  • art. 25, legge della Regione siciliana del 21 dicembre 1973
  • art. 24, legge della Regione siciliana del 21 dicembre 1973
  • art. 6, legge della Regione siciliana del 21 dicembre 1973
  • art. 7, legge della Regione siciliana del 21 dicembre 1973

Parametri

  • art. 17, lett.d), statuto regione Sicilia
  • art. 17, statuto regione Sicilia
  • art. 8, comma 3, legge n. 477 del 30 luglio 1973

Massime

Massima n. 7153

Con la legge di delegazione il Parlamento seppure delibera ed esprime una indicazione di preferenze, di interessi, di indirizzi, tuttavia determina la fonte di un potere governativo, con la conseguenza che detta legge ha valore preliminare e deve essere integrata dall'atto di esercizio della delegazione: conseguentemente nella legge di delegazione, finche' tale interpretazione non sara' stata operata, non possono rinvenirsi limiti alla competenza legislativa concorrente di cui all'art. 17 dello Statuto della Regione siciliana. Cosicche', nella specie, non essendo stati ancora emanati i decreti legislativi previsti dalla legge di delegazione n. 477 del 1973, devono dichiararsi prive di fondamento le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 7 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 21 dicembre 1973 ("Provvedimenti per gli Istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania") concernenti rispettivamente la composizione dei consigli di amministrazione degli istituti d'arte, e l'attribuzione dell'attuazione delle deliberazioni di tali consigli al direttore dell'istituto, disposizioni delle quali si contesta la legittimita', in riferimento all'art. 17, lett. d), Statuto speciale, per preteso contrasto con principi desunti dalla suddetta legge di delegazione.

Massima n. 7154

Secondo un principio generale, proprio della legislazione amministrativa dello Stato (legge 19 maggio 1955, n. 160, artt. 5 e 16; D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 148; legge 5 marzo 1961, n. 90, art. 48) e coerente con una diffusa istanza inerente alla logica interna del nostro sistema giuridico, gli organi competenti ad esercitare il potere disciplinare nei confronti del personale dipendente di qualsiasi istituzione pubblica devono essere rappresentativi degli interessi di tutte le categorie verso cui quel potere viene esercitato: conseguentemente e' illegittima la norma contenuta nell'art. 5 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 dicembre 1973 recante "Provvedimenti per gli Istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania" per il fatto che essa prevede che un solo componente su cinque del Consiglio di disciplina sia estratto dal personale direttivo insegnante e non insegnante dei sopra indicati istituti.

Massima n. 7155

Secondo la legislazione statale in materia scolastica (ved. d.P.R. 7 maggio 1948, n. 1127; leggi 3 agosto 1957, n. 744, 12 agosto 1957, n. 799, 28 luglio 1961, n. 831 e numerose altre fino alla legge 6 dicembre 1971, n. 1074) per l'immissione in ruoli ordinari, per la permanenza in ruoli speciali, per la non licenziabilita' e per la stabilita' del personale insegnante non di ruolo di regola e' richiesto il possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento almeno nei casi in cui detto titolo sia prescritto per la partecipazione ai concorsi per la copertura dei posti di ruolo: conseguentemente sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 23, 24 e 25 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 dicembre 1973 recante "Provvedimenti per gli Istituti regionale d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania" per il fatto che prevedono l'inclusione nei ruoli ordinari di personale docente non in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento ove questo risulti prescritto per determinate materie del vigente ordinamento scolastico.

Massima n. 7156

Allorche' in un giudizio di legittimita' costituzionale (nella specie in via principale) l'impugnativa sia rivolta a una legge nel suo complesso (nella specie legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 21 dicembre 1973, recante "Provvedimenti per gli Istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania") ma le accuse di incostituzionalita' si riferiscano a dati articoli e a date norme (nel caso artt. 6 e 7, 5, 23, 24 e 25) rispetto ai quali le rimanenti parti della legge risultino autonome, la illegittimita' costituzionale a cui si perviene (nel caso nei confronti degli artt. 5, 23, 24 e 25) non potra' importare quella dell'intera legge.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 dicembre 1973, recante "Provvedimenti per gli Istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania", nonché degli artt. 23, 24 e 25 della stessa legge, nella parte in cui si esclude che "ai fini della nomina in ruolo prevista dal primo comma dell'art. 23 e dall'art. 24, e della inclusione in graduatorie regionali di cui al primo comma dell'art. 25, è richiesto e deve essere accertato nei confronti del personale insegnante il possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove questo risulti prescritto per determinate materie dal vigente ordinamento scolastico";

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7 e 27 della sopradetta legge, sollevate in riferimento all'art. 17 dello Statuto della Regione siciliana, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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