Corte costituzionale
Sentenza n. 298/1974
Corte cost., sent. 27 dicembre 1974, n. 298
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 298/1974
- Data di deposito
- 27 dicembre 1974
- Data di decisione
- 19 dicembre 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:298
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- legge n. 825 del 9 ottobre 1971
Parametri
- art. 37, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 7562
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che in tema di riscossione mediante versamenti diretti delle imposte indicate nel precedente art. 3 detta la regola secondo cui tale versamento deve essere eseguito alla esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale, sollevata dalla Regione siciliana sul rilievo che detta norma importerebbe la lesione del suo potere di riscossione della imposta gravante sulla quota del reddito prodotto dagli stabilimenti ed impianti industriali operanti in Sicilia, ancorche' la sede dell'impresa sia fuori del territorio regionale, ad essa spettante ai sensi dell'art. 37 dello Statuto speciale e dell'art. 7 delle norme di attuazione in materia finanziaria approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. Il tributo erariale previsto dalle citate norme, per il quale era operante il sistema di riscossione regionale, e' l'imposta di ricchezza mobile sui redditi commerciali ed industriali che e' stata soppressa con decorrenza 1 gennaio 1974 a seguito dell'entrata in vigore della riforma tributaria che ha profondamente innovato l'ordinamento fiscale nazionale. Strutturalmente diversa e' ora la nuova imposta sui redditi delle persone giuridiche, presupposto della quale e' il possesso di redditi provenienti da qualsiasi fonte, per la quale vige ora la diversa procedura di riscossione mediante versamento diretto all'esattoria. E' quindi da escludere che la norma impugnata sia lesiva di un potere di riscossione regionale non piu' operante perche' afferente a fattispecie tributaria soppressa.
Massima n. 7563
Il nuovo ordinamento tributario nazionale (attuato con la legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825 e relativi decreti delegati del 29 settembre 1973, nn. 597, 598, 599, 600, 602, 603) - la cui piena operativita' nel territorio della Regione siciliana e' ribadita dall'art. 6 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria - pone problemi attinenti alla modifica della precedente disciplina dei rapporti tributari fra Stato e Regione, la cui soluzione lo stesso legislatore delegato ha affidato ad apposite norme di coordinamento da emanarsi con decreto legislativo del Presidente della Repubblica, sentita la Commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello Statuto, su deliberazione del Consiglio dei ministri e con l'intervento del Presidente della Regione siciliana (art. 12 punto 4 legge 825 del 1971). Queste disposizioni di coordinamento non potevano esser quindi dettate dal decreto delegato 29 settembre 1973, n. 602, le cui norme in tema di riscossione delle imposte sui redditi istituite nel nuovo sistema fiscale non anticipa ne' pregiudica in alcun modo le soluzioni che, nell'appropriata sede, potranno essere ritenute idonee per assicurare alla Regione la percezione con regolarita' e senza ritardi di tributi erariali di sua spettanza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, proposta dal Presidente della Regione siciliana con ricorso 15 novembre 1973, in riferimento all'art. 37 dello Statuto della Regione siciliana e all'art. 7 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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