Corte costituzionale

Sentenza n. 298/1974

Corte cost., sent. 27 dicembre 1974, n. 298

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
298/1974
Data di deposito
27 dicembre 1974
Data di decisione
19 dicembre 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:298

Norme oggetto del giudizio

Parametri

  • art. 37, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 7562

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che in tema di riscossione mediante versamenti diretti delle imposte indicate nel precedente art. 3 detta la regola secondo cui tale versamento deve essere eseguito alla esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale, sollevata dalla Regione siciliana sul rilievo che detta norma importerebbe la lesione del suo potere di riscossione della imposta gravante sulla quota del reddito prodotto dagli stabilimenti ed impianti industriali operanti in Sicilia, ancorche' la sede dell'impresa sia fuori del territorio regionale, ad essa spettante ai sensi dell'art. 37 dello Statuto speciale e dell'art. 7 delle norme di attuazione in materia finanziaria approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. Il tributo erariale previsto dalle citate norme, per il quale era operante il sistema di riscossione regionale, e' l'imposta di ricchezza mobile sui redditi commerciali ed industriali che e' stata soppressa con decorrenza 1 gennaio 1974 a seguito dell'entrata in vigore della riforma tributaria che ha profondamente innovato l'ordinamento fiscale nazionale. Strutturalmente diversa e' ora la nuova imposta sui redditi delle persone giuridiche, presupposto della quale e' il possesso di redditi provenienti da qualsiasi fonte, per la quale vige ora la diversa procedura di riscossione mediante versamento diretto all'esattoria. E' quindi da escludere che la norma impugnata sia lesiva di un potere di riscossione regionale non piu' operante perche' afferente a fattispecie tributaria soppressa.

Massima n. 7563

Il nuovo ordinamento tributario nazionale (attuato con la legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825 e relativi decreti delegati del 29 settembre 1973, nn. 597, 598, 599, 600, 602, 603) - la cui piena operativita' nel territorio della Regione siciliana e' ribadita dall'art. 6 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria - pone problemi attinenti alla modifica della precedente disciplina dei rapporti tributari fra Stato e Regione, la cui soluzione lo stesso legislatore delegato ha affidato ad apposite norme di coordinamento da emanarsi con decreto legislativo del Presidente della Repubblica, sentita la Commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello Statuto, su deliberazione del Consiglio dei ministri e con l'intervento del Presidente della Regione siciliana (art. 12 punto 4 legge 825 del 1971). Queste disposizioni di coordinamento non potevano esser quindi dettate dal decreto delegato 29 settembre 1973, n. 602, le cui norme in tema di riscossione delle imposte sui redditi istituite nel nuovo sistema fiscale non anticipa ne' pregiudica in alcun modo le soluzioni che, nell'appropriata sede, potranno essere ritenute idonee per assicurare alla Regione la percezione con regolarita' e senza ritardi di tributi erariali di sua spettanza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, proposta dal Presidente della Regione siciliana con ricorso 15 novembre 1973, in riferimento all'art. 37 dello Statuto della Regione siciliana e all'art. 7 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze