Corte costituzionale
Sentenza n. 205/1974
Corte cost., sent. 4 luglio 1974, n. 205
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 205/1974
- Data di deposito
- 4 luglio 1974
- Data di decisione
- 27 giugno 1974
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:205
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
- art. 83, regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923
- art. 82, regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923
- art. 44, e ss., regio decreto n. 1214 del 12 luglio 1934
- art. 43, e ss., regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933
- art. 18, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 7374
La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 44 e ss. del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 recante "Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti", 43 e ss. del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 recante "Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti"; 82, 83 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato", 18 e 19 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato" limitatamente alla loro applicabilita' agli enti pubblici ed in particolare all'Istituto universitario orientale di Napoli ed alla connessa Opera universitaria, sollevata in riferimento agli artt. 5 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con ordinanza nella quale si riconosce, ai sensi dell'art. 103 della Cost. che alla Corte dei conti e' attribuita la giurisdizione "nelle materie di contabilita' pubblica", non e' rilevante nel giudizio a quo, ove il problema da risolvere concerne esclusivamente la giurisdizione e piu' precisamente i rapporti tra la giurisdizione ordinaria e quella della Corte dei conti in materia di responsabilita' dei pubblici amministratori e dipendenti per danno da essi direttamente o indirettamente arrecato agli enti di pertinenza nel corso ed a causa del loro rapporto di ufficio con questo: problema che la stessa ordinanza mostra chiaramente sia da risolvere nel senso del difetto di giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria. Cosi' che le censure proposte sono in realta' conseguenziali alla affermata illegittimita' costituzionale delle norme di legge disciplinanti il processo dinanzi alla Corte dei conti nei suoi presupposti di legittimazione nelle sue forme di svolgimento, nelle particolari e differenziate modalita' di definizione e l'eventuale fondatezza di esse - o di alcune fra esse - comporterebbe in ipotesi soltanto la parziale illegittimita' delle singole norme cui specificamente si riferiscono ma non anche della norma attributiva della giurisdizione che unicamente rileva nel giudizio a quo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt.44 e seguenti del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti", 43 e seguenti del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, recante "Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti", 82 e 83 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", 18 e 19 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", limitatamente alla loro applicazione agli enti pubblici ed in particolare all'Istituto universitario orientale di Napoli ed alla connessa Opera universitaria, sollevata, in riferimento agli artt. 5 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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