Corte costituzionale

Sentenza n. 162/1974

Corte cost., sent. 6 giugno 1974, n. 162

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
162/1974
Data di deposito
6 giugno 1974
Data di decisione
28 maggio 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:162

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, legge n. 36 del 23 marzo 1973
  • art. 28, legge n. 36 del 23 marzo 1973
  • art. 31, legge n. 36 del 23 marzo 1973
  • art. 26, legge n. 36 del 23 marzo 1973
  • decreto-legge n. 2 del 22 gennaio 1973
  • art. 32, legge n. 36 del 23 marzo 1973
  • art. 30, legge n. 36 del 23 marzo 1973
  • art. 27, legge n. 36 del 23 marzo 1973
  • art. 29, legge n. 36 del 23 marzo 1973

Parametri

  • art. 21, statuto regione Sicilia
  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 20, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 7302

E' da escludersi che la partecipazione dei Presidenti delle Regioni al Consiglio dei Ministri sia prescritta anche per atti legislativi o comunque inerenti al procedimento legislativo. La materia tributaria non rientra fra quelle attribuite alla legislazione esclusiva della Regione siciliana, ma fra quelle nelle quali la Regione ha solo una competenza legislativa concorrente. Cosicche', anche se ad essa spettano quasi tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, le disposizioni delle leggi tributarie dello Stato hanno vigore e si applicano pure nel territorio regionale e ben possono riguardare anche solo il medesimo, purche' non operino in sostanziale e ingiustificato svuotamento dei diritti della Regione. La competenza amministrativa in ordine alla imposizione, all'accertamento, alla formazione ed eventuali modificazioni, sospensioni e annullamenti dei ruoli spettano allo Stato, la successiva fase della riscossione spetta alla Regione. Sono conseguentemente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del D.L. 22 gennaio 1973, n. 2, nonche' della legge di conversione 23 marzo 1973, n. 36, nella parte riguardante dette disposizioni, sollevate in riferimento agli artt. 20 e 36 dello Statuto regionale siciliano e degli artt. 2, 4, 7, 8 del D.P.R. n. 1074 del 1965 ed altresi' le questioni di legittimita' costituzionale dell'intero D.L. 12 febbraio 1973, n. 8 e della relativa legge di conversione 15 aprile 1973, n. 94, sollevate in riferimento all'art. 21 dello Statuto regionale siciliano, nonche' dell'art. 10 di tale D.L. n. 8 del 1973 e della legge n. 94 del 1973, nella parte relativa alla modificazione di detto art. 10, in riferimento agli artt. 20 e 36 dello Statuto e degli artt. 1, 2, 3, 4 e 8 del D.P.R. n. 1074 del 1965.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del d.l. 22 gennaio 1973, n. 2 (Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973), nonché della legge di conversione 23 marzo 1973, n. 36, nella parte riguardante dette disposizioni, questioni sollevate in riferimento agli artt. 20 e 36 dello Statuto regionale siciliano e agli artt. 2, 4, 7 e 8 delle norme di attuazione in materia finanziaria (d.P.R. n. 1074 del 1965);

b) dell'intero d.l. 12 febbraio 1973, n. 8 (Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968), e della relativa legge di conversione 15 aprile 1973, n. 94, in riferimento all'art. 21 dello Statuto regionale siciliano, nonché dell'art. 10 di tale d.l. n. 8 del 1973 e della legge n. 94 del 1973, nella parte relativa alla modificazione di detto art. 10, in riferimento agli artt. 20 e 36 dello Statuto regionale siciliano ed agli artt. 1, 2, 3, 4 e 8 delle norme di attuazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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