Corte costituzionale
Sentenza n. 162/1974
Corte cost., sent. 6 giugno 1974, n. 162
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 162/1974
- Data di deposito
- 6 giugno 1974
- Data di decisione
- 28 maggio 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:162
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge n. 36 del 23 marzo 1973
- art. 28, legge n. 36 del 23 marzo 1973
- art. 31, legge n. 36 del 23 marzo 1973
- art. 26, legge n. 36 del 23 marzo 1973
- decreto-legge n. 2 del 22 gennaio 1973
- art. 32, legge n. 36 del 23 marzo 1973
- art. 30, legge n. 36 del 23 marzo 1973
- art. 27, legge n. 36 del 23 marzo 1973
- art. 29, legge n. 36 del 23 marzo 1973
Parametri
- art. 21, statuto regione Sicilia
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 20, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 7302
E' da escludersi che la partecipazione dei Presidenti delle Regioni al Consiglio dei Ministri sia prescritta anche per atti legislativi o comunque inerenti al procedimento legislativo. La materia tributaria non rientra fra quelle attribuite alla legislazione esclusiva della Regione siciliana, ma fra quelle nelle quali la Regione ha solo una competenza legislativa concorrente. Cosicche', anche se ad essa spettano quasi tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, le disposizioni delle leggi tributarie dello Stato hanno vigore e si applicano pure nel territorio regionale e ben possono riguardare anche solo il medesimo, purche' non operino in sostanziale e ingiustificato svuotamento dei diritti della Regione. La competenza amministrativa in ordine alla imposizione, all'accertamento, alla formazione ed eventuali modificazioni, sospensioni e annullamenti dei ruoli spettano allo Stato, la successiva fase della riscossione spetta alla Regione. Sono conseguentemente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del D.L. 22 gennaio 1973, n. 2, nonche' della legge di conversione 23 marzo 1973, n. 36, nella parte riguardante dette disposizioni, sollevate in riferimento agli artt. 20 e 36 dello Statuto regionale siciliano e degli artt. 2, 4, 7, 8 del D.P.R. n. 1074 del 1965 ed altresi' le questioni di legittimita' costituzionale dell'intero D.L. 12 febbraio 1973, n. 8 e della relativa legge di conversione 15 aprile 1973, n. 94, sollevate in riferimento all'art. 21 dello Statuto regionale siciliano, nonche' dell'art. 10 di tale D.L. n. 8 del 1973 e della legge n. 94 del 1973, nella parte relativa alla modificazione di detto art. 10, in riferimento agli artt. 20 e 36 dello Statuto e degli artt. 1, 2, 3, 4 e 8 del D.P.R. n. 1074 del 1965.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:
a) degli artt. 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del d.l. 22 gennaio 1973, n. 2 (Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973), nonché della legge di conversione 23 marzo 1973, n. 36, nella parte riguardante dette disposizioni, questioni sollevate in riferimento agli artt. 20 e 36 dello Statuto regionale siciliano e agli artt. 2, 4, 7 e 8 delle norme di attuazione in materia finanziaria (d.P.R. n. 1074 del 1965);
b) dell'intero d.l. 12 febbraio 1973, n. 8 (Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968), e della relativa legge di conversione 15 aprile 1973, n. 94, in riferimento all'art. 21 dello Statuto regionale siciliano, nonché dell'art. 10 di tale d.l. n. 8 del 1973 e della legge n. 94 del 1973, nella parte relativa alla modificazione di detto art. 10, in riferimento agli artt. 20 e 36 dello Statuto regionale siciliano ed agli artt. 1, 2, 3, 4 e 8 delle norme di attuazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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