Corte costituzionale
Sentenza n. 146/1974
Corte cost., sent. 22 maggio 1974, n. 146
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 146/1974
- Data di deposito
- 22 maggio 1974
- Data di decisione
- 14 maggio 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:146
Norme oggetto del giudizio
- art. 27, decreto del Presidente della Repubblica n. 302 del 19 marzo 1956
Parametri
- art. 31, statuto regione Sicilia
- art. 15, statuto regione Sicilia
- art. 5, Costituzione
Massime
Massima n. 7263
L'art. 27 del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 302, nella parte in cui demanda al prefetto, anche nell'ambito della Regione siciliana il rilascio della licenza di esercizio del mestiere di facchino non contrasta con l'art. 31 dello Statuto speciale: tale norma, che attribuisce alla competenza del Presidente della Regione ogni attivita' concernente la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, risulta del tutto estranea alla materia regolata dalla disposizione impugnata che riguarda invece il settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Massima n. 7264
La materia della prevenzione degli infortuni sul lavoro rientra fra quelle nelle quali la Regione siciliana, in forza dell'art. 17, lett. f, dello Statuto speciale ha competenza legislativa concorrente. Della relativa potesta', essa, tuttavia, non si e' sinora valsa per emanare norme che disciplinano comunque la prevenzione degli infortuni derivanti dall'esercizio del mestiere di fochino, abilitato alla confezione e brillamento delle mine per usi minerali e industriali. Ne deriva che, in difetto di una normativa regionale, deve essere applicata la disciplina posta in via generale dallo Stato, ivi compresa la parte organizzativa concernente la attribuzione al Prefetto della competenza a provvedere in merito al rilascio della licenza. Ne' su tale situazione puo' incidere la disposizione dell'art. 15 dello Statuto speciale, perche' lo Stato ha il potere di attribuire all'organo dell'amministrazione locale che ritiene piu' idoneo, anche nell'ambito della Regione siciliana, l'espletamento dei compiti attinenti alle funzioni ad esso spettanti. Pertanto, l'art. 27 del decreto n. 302 del 1966 nella parte in cui demanda al Prefetto, il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, non contrasta con l'indicata norma dello Statuto speciale, che attiene alle circoscrizioni provinciali e gli organi che ne derivano, sempre che esse non siano strutturate come ripartizione di decentramento statale (art. 114 e 129 Cost.).
Massima n. 7265
Dall'art. 15 dello Statuto speciale per la Sicilia non si deduce affatto che le circoscrizioni provinciali e, con esse, gli organi ed enti pubblici che ne derivano, siano stati soppressi nell'ambito della regione anche come ripartizione di decentramento statale (artt. 114 e 129 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, avente per oggetto "norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro", questione proposta, con l'ordinanza in epigrafe, dal tribunale di Trapani, con riferimento agli artt. 15 e 31 dello Statuto della Regione siciliana e 5 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze