Corte costituzionale
Sentenza n. 13/1974
Corte cost., sent. 23 gennaio 1974, n. 13
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 13/1974
- Data di deposito
- 23 gennaio 1974
- Data di decisione
- 11 gennaio 1974
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:13
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 740 del 24 aprile 1935
Parametri
- art. 92, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 56, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
- art. 32, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 33, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 2, legge costituzionale n. 1 del 3 febbraio 1948
- art. 5, punto 21, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
- art. 5, punto 3, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
- art. 5, punto 6, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
- art. 5, punto 16, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
- art. 5, punto 15, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
- art. 5, punto 5, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
- art. 13, legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948
- art. 5, punto 14, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
- art. 5, punto 20, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
Massime
Massima n. 7001
Nel vigente ordinamento il sopravvenire di nuove norme formalmente costituzionali, dotate come sono di forza giuridica prevalente rispetto a quella delle leggi formali ordinarie determina l'invalidazione delle norme anteriori che divengano con esse incompatibili e puo' altresi' - quando ricorre l'ipotesi di puntuale contrasto di precetti sul medesimo oggetto - provocarne l'abrogazione ex art. 15 disp. cod. civ.; ma e' pur vero che, con riferimento a determinati settori od a materie particolari in cui sono preminenti gli aspetti organizzativi, il rigore degli anzidetti principi risulta temperato, in virtu' di espresse disposizioni dei testi costituzionali, dal principio di continuita'.
Massima n. 7002
Nel sistema delle relazioni tra la preesistente legislazione statale e le competenze legislative attribuite alle Regioni, nonche' alle Provincie di Bolzano e di Trento, la competenza legislativa statale nelle singole materie enunciate viene limitata, anche se gia' esplicatasi, non dalla mera competenza regionale o provinciale, in quanto astrattamente prevista in Costituzione o negli Statuti, ma dal concreto esercizio che ne abbia fatto l'ente a cui e' conferita: in questo senso, precisamente, l'art. 92 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, non diversamente dalle disposizioni aventi identico contenuto che si rinvengono negli altri statuti costituzionali (con la sola eccezione di quello della Regione siciliana) stabilisce che "nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato" ed analogamente dispone, con particolare riguardo ai rapporti tra preesistente legislazione regionale e nuove potesta' legislative di spettanza delle Provincie, l'art. 56 della legge cost. n. 1 del 1971 (v. inoltre per l'applicazione dello stesso principio alle regioni di diritto comune le sent. nn. 119, 120, 121 del 1971).
Massima n. 7003
Regioni e Provincie ad autonomia costituzionale possono impugnare leggi dello Stato o di altre regioni entro termini che, tutti, vengono fatti decorrere dalla pubblicazione della legge contro la quale il ricorso e' rivolto (art. 2 legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1; artt. 32, secondo comma e 33 legge 11 marzo 1953 n. 87): dal che si trae logicamente che l'unica ipotesi di impugnazione diretta di leggi statali che sia stata prevista e' quella di ricorso proposto nei confronti di leggi nuove, che fossero via via adottate e pubblicate in prosieguo di tempo, essendo del tutto ovvio e, per cosi' dire scontato, che le leggi anteriori non potevano tener conto di un decentramento regionale all'epoca sconosciuto nel nostro ordinamento.
Massima n. 7004
Per rimuovere dalle materie attribuite alla loro potesta' legislativa, e conseguentemente amministrativa, le preesistenti norme statali che eccedono dai limiti imposti dalla nuova Costituzione e dagli statuti costituzionali speciali alla competenza del legislatore nazionale, regioni e provincie ad autonomia costituzionale non hanno che da legiferare esse stesse, sostituendo gradatamente le proprie leggi a quelle statali sino a quel momento vigenti nel rispettivo ambito territoriale.
Massima n. 7005
Le sentenze nn. 39 del 1971 e 40 del 1972, - che ebbero ad ammettere lo spostamento (dalla data di pubblicazione della legge impugnata a quella successiva della prima formazione delle Giunte delle neocostituite regioni di diritto comune) del dies a quo per ricorrere nei confronti di leggi statali non tanto incidenti sulle materie attribuite sulla competenza legislativa delle Regioni, quanto piuttosto concernenti direttamente e specificamente lo stesso modo di essere di queste, la sfera di autonomia ad esse spettante ed i limiti di ordine generale prestabiliti al suo concreto esplicarsi, - avevano riguardo ad una situazione "per sua natura irripetibile", poiche' leggi siffatte non sarebbero state suscettibili di deroga da parte delle nuove norme di fonte regionale conformi a competenza, ma soltanto - in ipotesi - di essere da queste disattese e violate ove non fosse stato possibile impugnarle per pristinare la pienezza delle potesta' alle regioni medesime costituzionalmente riconosciute. Considerazioni equitative e, prima ancora, la stessa logica del sistema hanno richiesto che alle regioni di diritto comune neocostituite fosse dato comunque ingresso alla Corte a tutela di un loro interesse costituzionalmente garantito, che non sarebbe stato altrimenti possibile far valere, attinente al loro status o logicamente antecedente e pregiudiziale rispetto a quello di dettare autonomamente la disciplina delle singole materie di competenza, ovvero di assolvere attraverso organi propri i compiti amministrativi imposti o facoltizzati dalle leggi statali tuttora vigenti, ove e finche' non ritengano di dovere sostituirvi le proprie leggi.
Massima n. 7006
E' inammissibile il ricorso proposto dalla Provincia di Bolzano nei confronti della legge statale 24 aprile 1935, n. 740, istitutiva del Parco nazionale dello Stelvio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe proposto dalla Provincia di Bolzano nei confronti della legge 24 aprile 1935, n. 740, istitutiva del Parco nazionale dello Stelvio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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