Corte costituzionale

Sentenza n. 121/1974

Corte cost., sent. 8 maggio 1974, n. 121

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
121/1974
Data di deposito
8 maggio 1974
Data di decisione
2 maggio 1974
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Gionfrida
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:121

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 7213

Dall'intima complementarieta' e coerenza che si riscontra nella normativa dell'art. 30 Cost. - espressa nei suoi commi maggiormente significativi - si desume che il costituente ha voluto attribuire il diritto al mantenimento, alla educazione e alla istruzione ai figli naturali che (non riconosciuti o non legittimati) possono, secondo la legislazione vigente, giuridicamente ed a tutti i consentiti fini provare la paternita' o la maternita'. Pertanto l'art. 279 cod. civ. e' illegittimo nella parte in cui al figlio adulterino, nelle tre ipotesi dello stesso articolo, non riconosce, in aggiunta al diritto agli alimenti, quello al mantenimento, alla istruzione ed educazione. Al tempo stesso, tuttavia, proprio per l'esigenza di armonico coordinamento tra loro dei vari commi dell'art. 30 della Costituzione, in concreto non puo' non rilevare la tutela degli interessi facenti capo ai membri della famiglia legittima e costituzionalmente tutelati, tra i quali quello inerente al rispetto della personalita' (art. 30, comma terzo, e art. 2 della Costituzione). Cfr.: sent. n. 118 del 1973.

Massima n. 7214

Non e' fondata - in riferimento all'art. 30 Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 260 del codice civile, nella parte in cui tale norma attribuisce l'esercizio della patria potesta' "soltanto al genitore che ha riconosciuto il figlio minore". Invero, per quanto attiene al genitore del figlio adulterino, l'affermata estensione nei suoi confronti dell'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, non puo' anche implicare attribuzione della patria potesta': la quale, rispetto all'obbligo anzidetto, e' logicamente autonoma, onde ne' da esso e' necessariamente presupposta ne' con esso necessariamente coincide.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 279 del codice civile nella parte in cui, nei casi previsti dall'art. 278 e in ogni altro caso in cui non possa più proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, non riconosce al figlio naturale, nelle tre ipotesi indicate nello stesso articolo e in aggiunta al diritto agli alimenti, quello al mantenimento, alla educazione e all'istruzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 260 del codice civile sollevata, in riferimento all'art. 30, primo comma, della Costituzione, con ordinanza 7 ottobre 1972 del giudice tutelare presso la pretura di Asti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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