Corte costituzionale
Sentenza n. 121/1974
Corte cost., sent. 8 maggio 1974, n. 121
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 121/1974
- Data di deposito
- 8 maggio 1974
- Data di decisione
- 2 maggio 1974
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:121
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 7213
Dall'intima complementarieta' e coerenza che si riscontra nella normativa dell'art. 30 Cost. - espressa nei suoi commi maggiormente significativi - si desume che il costituente ha voluto attribuire il diritto al mantenimento, alla educazione e alla istruzione ai figli naturali che (non riconosciuti o non legittimati) possono, secondo la legislazione vigente, giuridicamente ed a tutti i consentiti fini provare la paternita' o la maternita'. Pertanto l'art. 279 cod. civ. e' illegittimo nella parte in cui al figlio adulterino, nelle tre ipotesi dello stesso articolo, non riconosce, in aggiunta al diritto agli alimenti, quello al mantenimento, alla istruzione ed educazione. Al tempo stesso, tuttavia, proprio per l'esigenza di armonico coordinamento tra loro dei vari commi dell'art. 30 della Costituzione, in concreto non puo' non rilevare la tutela degli interessi facenti capo ai membri della famiglia legittima e costituzionalmente tutelati, tra i quali quello inerente al rispetto della personalita' (art. 30, comma terzo, e art. 2 della Costituzione). Cfr.: sent. n. 118 del 1973.
Massima n. 7214
Non e' fondata - in riferimento all'art. 30 Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 260 del codice civile, nella parte in cui tale norma attribuisce l'esercizio della patria potesta' "soltanto al genitore che ha riconosciuto il figlio minore". Invero, per quanto attiene al genitore del figlio adulterino, l'affermata estensione nei suoi confronti dell'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, non puo' anche implicare attribuzione della patria potesta': la quale, rispetto all'obbligo anzidetto, e' logicamente autonoma, onde ne' da esso e' necessariamente presupposta ne' con esso necessariamente coincide.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 279 del codice civile nella parte in cui, nei casi previsti dall'art. 278 e in ogni altro caso in cui non possa più proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, non riconosce al figlio naturale, nelle tre ipotesi indicate nello stesso articolo e in aggiunta al diritto agli alimenti, quello al mantenimento, alla educazione e all'istruzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 260 del codice civile sollevata, in riferimento all'art. 30, primo comma, della Costituzione, con ordinanza 7 ottobre 1972 del giudice tutelare presso la pretura di Asti.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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