Corte costituzionale
Ordinanza n. 269/1974
Corte cost., ord. 27 novembre 1974, n. 269
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 269/1974
- Data di deposito
- 27 novembre 1974
- Data di decisione
- 21 novembre 1974
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:269
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 996 del 8 dicembre 1970
- legge n. 685 del 7 agosto 1971
- legge n. 565 del 19 luglio 1971
- legge n. 615 del 13 luglio 1966
- legge n. 727 del 19 maggio 1922
- legge n. 949 del 25 luglio 1952
- legge n. 426 del 11 giugno 1971
- art. 37, legge n. 174 del 4 marzo 1958
Parametri
- art. 32, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 92, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 7507
Come questa Corte ha precisato nella sentenza n. 13 del 1974, nel vigente ordinamento costituzionale, i termini di decadenza prefissati per l'impugnazione diretta di leggi statali da parte delle Regioni e delle Provincie ad autonomia costituzionale vengono fatti decorrere dalla pubblicazione delle leggi stesse.
Massima n. 7508
In forza di un principio di continuita' espresso in apposite disposizioni degli statuti regionali costituzionali (per quanto concerne la Regione Trentino-Alto Adige e le Provincie di Trento e Bolzano, negli artt. 92 del testo originario e 56 della legge cost. n. 1 del 1971), solo il concreto esercizio delle potesta' legislative delle Regioni e delle Provincie su ciascuna delle materie ad esse attribuite limita la competenza legislativa statale.
Massima n. 7509
Regioni e Provincie, di regola, sono legittimate a ricorrere esclusivamente avverso leggi statali entrate in vigore successivamente all'avvenuto esercizio delle rispettive potesta' legislative sulle singole materie, mentre, per rimuovere dalle dette materie le preesistenti norme di fonte statale, Regioni e Provincie non hanno che da legiferare esse stesse, purche' nel rispetto dei limiti delle proprie competenze: a tale principio puo' derogarsi, eccezionalmente, solo quando il ricorso abbia ad oggetto leggi statali anteriori, concernenti in modo diretto e specifico lo Status costituzionalmente garantito alle Regioni e Provincie autonome, non potendo leggi siffatte essere comunque sostituite o modificate da legge regionali o provinciali. Cfr.: sent. n. 39 del 1971 e n. 40 del 1972).
Massima n. 7510
Sono manifestamente inammissibili i ricorsi proposti dalla provincia di Bolzano nei confronti : a) della legge 19 maggio 1922, n. 727, che converte il d.lgt. 25 maggio 1919, n. 1009, recante provvedimenti a favore delle piccole industrie, nonche' delle corrispondenti disposizioni attuative approvate con r.d. 14 maggio 1925, n. 830, e con r.d. 8 ottobre 1925 (senza numero); b) dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione" nonche' degli artt. 1 e ss. della legge 7 agosto 1971, n. 685, recante modifiche al Capo VI di tale legge; c) della legge 4 marzo 1958, n. 174, recante "Modificazioni delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero"; d) della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico"; e) della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione civile"; f) della legge 11 giugno 1971, n. 426, recante "Disciplina del commercio" ed in particolare degli artt. 11 e ss.; g) della legge 19 luglio 1971, n. 565, recante "Riordinamento dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle Regioni di confine", nell'assunto che le disposizioni impugnate inciderebbero illegittimamente su singole specifiche materie ora attribuite alla sua competenza legislativa ed amministrativa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibili i ricorsi di cui in epigrafe proposti dalla Provincia di Bolzano nei confronti:
della legge 19 maggio 1922, n. 727, che converte il d.lgt;
25 maggio 1919, n. 1009, recante provvedimenti a favore delle piccole industrie, nonché delle corrispondenti disposizioni attuative approvate con r.d. 14 maggio 1925, n.830, e con r.d. 8 ottobre 1925 (senza numero);
dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione" nonché degli artt. 1 e seguenti della legge 7 agosto 1971, n. 685, recante modifiche al Capo VI di tale legge;
della legge 4 marzo 1958, n. 174, recante "Modificazioni delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero";
della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico";
della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile";
della legge 11 giugno 1971, n. 426, recante "Disciplina del commercio" ed in particolare degli artt. 11 e seguenti;
della legge 19 luglio 1971, n. 565, recante "Riordinamento dell'opera nazionale di assistenza all'infanzia delle Regioni di confine".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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