Corte costituzionale
Ordinanza n. 239/1974
Corte cost., ord. 17 luglio 1974, n. 239
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 239/1974
- Data di deposito
- 17 luglio 1974
- Data di decisione
- 9 luglio 1974
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:239
Parametri
- art. 25, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 7438
Non costituitasi in giudizio la Regione Marche, deve dichiararsi estinto per effetto della sola rinuncia, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo gia' promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso diretto ad ottenere la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale, riapprovata il 4 dicembre 1973, recante "Integrazione dei compensi ai componenti delle Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidita' civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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