Corte costituzionale

Ordinanza n. 239/1974

Corte cost., ord. 17 luglio 1974, n. 239

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
239/1974
Data di deposito
17 luglio 1974
Data di decisione
9 luglio 1974
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Rossi
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:239

Parametri

  • art. 25, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 7438

Non costituitasi in giudizio la Regione Marche, deve dichiararsi estinto per effetto della sola rinuncia, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo gia' promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso diretto ad ottenere la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale, riapprovata il 4 dicembre 1973, recante "Integrazione dei compensi ai componenti delle Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidita' civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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