Corte costituzionale
Sentenza n. 81/1973
Corte cost., sent. 19 giugno 1973, n. 81
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 81/1973
- Data di deposito
- 19 giugno 1973
- Data di decisione
- 12 giugno 1973
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:81
Norme oggetto del giudizio
- nota del ministro delle finanze del 30 dicembre 1971
Parametri
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 37, statuto regione Sicilia
- art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
Massime
Massima n. 6701
Gli artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, devono essere interpretate nel senso che alla Regione spettano solo quelle entrate tributaria che essa avrebbe potuto fare proprie, esercitando, nel rispetto dei principi della legislazione statale, la competenza legislativa concorrente, assegnatale dal primo comma dell'art. 36 dello Statuto. Spettano, pertanto, allo Stato, e non alla Regione siciliana, le ritenute erariali sui redditi di categoria C/2 (ricchezza mobile ed imposta complementare) dei dipendenti dello Stato e degli enti parastatali con sede fuori del territorio della regione, i quali prestino servizio in Sicilia e cio' perche' tali ritenute costituiscono un sistema che la Regione siciliana legiferando nei limiti consentiti dall'art. 36 del proprio Statuto, non avrebbe potuto modificare. E' del resto regola, desumibile aliunde dall'art. 7 delle stesse Norme di attuazione (in relazione all'art. 37 dello Statuto regionale) che al di fuori della materia attinente alle imprese con stabilimenti ed impianti in Sicilia, e che abbiano la loro sede in altra parte del territorio nazionale, non esistono altre ipotesi nelle quali sia possibile identificare tributi che, riscossi e ritenuti da enti non aventi sede nella Regione, siano di spettanza di questa ultima. Cfr.: sent. n. 71 del 1973.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spettano allo Stato, e non alla Regione siciliana, le ritenute erariali sui redditi di categoria C/2 (ricchezza mobile ed imposta complementare) dei dipendenti dello Stato e degli enti parastatali con sede fuori del territorio della Regione, i quali prestino servizio in Sicilia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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