Corte costituzionale

Sentenza n. 71/1973

Corte cost., sent. 6 giugno 1973, n. 71

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
71/1973
Data di deposito
6 giugno 1973
Data di decisione
30 maggio 1973
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Nicola Reale
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:71

Norme oggetto del giudizio

  • nota del ministro delle finanze del 30 dicembre 1971

Parametri

  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
  • art. 17, statuto regione Sicilia
  • art. 37, statuto regione Sicilia
  • art. 36, comma 1, statuto regione Sicilia
  • art. 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965

Massime

Massima n. 6678

Atteso che a norma dell'art. 36 dello Statuto siciliano, che e' volto ad assicurare alla Regione i mezzi necessari a far fronte alle sue esigenze finanziarie, mediante, tra l'altro e con le eccezioni stabilite nel secondo comma, "tributi deliberati dalla medesima", alla Regione stessa e' conferita competenza legislativa in materia tributaria, spetta alla Regione la potesta' di acquisire le entrate tributarie, e solo quelle, sulle quali essa puo' legittimamente legiferare.

Massima n. 6679

La potesta' legislativa regionale siciliana in materia tributaria, secondo una consolidata interpretazione non e' esclusiva, ma concorrente o sussidiaria, nel senso che essa deve rispettare non solo le leggi costituzionali ed i limiti territoriali, ma anche i limiti derivanti dai principi e dagli interessi generali cui si informano le leggi dello Stato, secondo quanto dispone la prima parte dell'art. 17 dello Statuto siciliano. - S. n. 9/1957.

Massima n. 6680

La legislazione regionale siciliana in materia tributaria deve sempre risultare coordinata con la finanza dello Stato, affinche' non derivi turbamento ai rapporti tributari nel resto del territorio nazionale. La legislazione regionale non puo', pertanto, disconoscere i principi cui si informano le leggi tributarie dello Stato, fra i quali rientra, senza dubbio, la disciplina dei soggetti passivi dell'obbligazione tributaria in relazione alla tipologia dei singoli tributi. - S. n. 9/1957.

Massima n. 6681

La Regione, come non potrebbe, legiferando validamente, modificare i principi della legislazione tributaria statale, onde procurarsi entrate tributarie che, ove fossero rispettati detti principi, non le competerebbero, cosi' non puo' pretendere che le siano attribuiti i proventi di tributi rispetto ai quali la sua potesta' legislativa incontrerebbe i limiti che sono fissati al riguardo dagli articoli 36 e 17 dello Statuto.

Massima n. 6682

L'art. 37, dello Statuto, lungi dall'esprimere un criterio applicabile ad ogni tributo erariale, costituisce norma sicuramente eccezionale. Basti considerare che in base ad un principio della legislazione statale, l'imposta sui redditi grava sull'impresa nella essenziale sua unita' e sorge, secondo la regola della territorialita' del tributo, nel luogo in cui l'impresa ha la sua sede, escludendosi che assuma rilevanza ed autonomia, ai fini tributari, il singolo stabilimento o la singola filiale. La norma predetta risulta introdotta dal legislatore statutario per dare, limitatamente all'imposta sul reddito, cio' che la Regione non avrebbe potuto acquisire in base all'art. 36 primo comma.

Massima n. 6683

Le norme di attuazione di cui al decreto 26 luglio 1965, n. 1074, hanno la funzione di stabilire i criteri del riparto dei proventi tributari, in modo da assicurare alla Regione medesima i mezzi finanziari occorrenti alla esplicazione delle sue competenze istituzionali. A tale scopo e' preordinato, in primo luogo, l'art. 2, primo comma, mentre l'art. 4 ha soltanto funzione di salvaguardia della corretta applicazione del sistema. Posto infatti che in base alla normativa teste' ricordata il gettito di un tributo erariale spetti alla Regione e non allo Stato, in quanto riscuotibile nel territorio della prima, si e' voluto con le disposizioni di attuazione, chiarire che, nel caso in cui "esigenze amministrative" facciano "affluire" le entrate (e qui si noti come l'espressione indichi plasticamente la materialita' del fenomeno) fuori del territorio regionale, non vi e' motivo per sottrarre alla Regione quei proventi che le sono attribuiti. Piu' chiaramente si vuol dire che lo Stato puo', anche con legge, ai fini di razionale organizzazione degli uffici, determinare modificazioni delle competenze di questi ed al caso disciplinare diversamente le modalita' della riscossione. Ma, ove non si tratti di modificazioni dei principi attinenti alla struttura dei singoli tributi, alla Regione deve essere garantita l'attribuzione delle entrate nella misura di sua spettanza, ancorche' la riscossione avvenga fuori del suo territorio.

Massima n. 6684

Alla Regione siciliana (la quale non ha competenza legislativa per conferire, in deroga ai principi della legge statale, soggettivita' tributaria agli stabilimenti, filiali, depositi, ecc. di societa', enti ed istituti di credito aventi sede centrale fuori della Sicilia) non spetta la quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata secondo le leggi in vigore fino alla data del 31 dicembre 1972 (art. 90 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633); quota corrispondente al tributo gravante sui trasferimenti di ricchezza conseguenti ad atti economici compiuti dagli stessi stabilimenti, filiali, depositi, ecc.. E cio' in quanto l'imputazione di atti a questi ultimi non e' e non era prevista dalla legge dello Stato ai fini della determinazione del luogo della riscossione nel territorio della Regione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spettano allo Stato e non alla Regione siciliana i proventi dell'imposta generale sull'entrata riscossa in abbonamento da uffici finanziari dello Stato aventi sede fuori del territorio regionale siciliano e relativa ad atti economici compiuti in Sicilia da filiali, depositi e stabilimenti di società, enti ed istituti di credito aventi la sede centrale in altra parte del territorio dello Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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