Corte costituzionale

Sentenza n. 63/1973

Corte cost., sent. 23 maggio 1973, n. 63

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
63/1973
Data di deposito
23 maggio 1973
Data di decisione
16 maggio 1973
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:63

Norme oggetto del giudizio

  • ordinanza della Corte dei conti del 18 febbraio 1972

Parametri

  • art. 8, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 60, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 5, n.4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 1, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 960 del 26 giugno 1965
  • legge n. 62 del 10 febbraio 1953

Massime

Massima n. 6665

Con l'ordinanza 18 febbraio 1972 concernente i consuntivi della Provincia di Trieste resi dal Tesoriere per gli esercizi 1970 e precedenti, la Corte dei Conti ha richiesto al Prefetto ed agli organi competenti regionali la trasmissione dei documenti necessari, ai fini dell'esame giudiziale dei conti, quale previsto dagli artt. 44 e 45 del T.U. 12 luglio 1934 n. 1214 sull'ordinamento della Corte dei Conti, e gia' di competenza in primo grado dei soppressi Consigli di Prefettura ai sensi dell'art. 310 T.U. 3 marzo 1934 n. 383 unitamente ai controlli contabili amministrativi al riguardo. Tale attivita' giurisdizionale ha carattere necessario e non puo' essere subordinata alla circostanza che l'esito degli esami effettuati in primo tempo dagli organi di controllo amministrativo abbia dato luogo a rilevazioni di anomalie ovvero a reclami ed osservazioni di terzi. E cio' vale anche se e' venuta meno la competenza dell'organo giurisdizionale decentrato (Consiglio di Prefettura), poiche', mentre rimane immanente la vigenza del principio generale di necessarieta' di un giudizio che, superando la fase di controllo meramente contabile amministrativo, che e' strumentale rispetto al resto, consenta di pervenire, mediante piu' penetrante campo di indagine, a decisione di ampio contenuto garantistico, deve riconoscersi una competenza generale della Corte dei Conti in materia di contabilita' pubblica, atta a garantire in forma giurisdizionale l'interesse oggettivo alla regolarita' delle gestioni finanziarie e patrimoniali degli enti pubblici, senza che possa con cio' dirsi sacrificata la competenza della Regione, che non e' mai pregiudicata da un controllo di natura giurisdizionale. Pertanto e' infondato l'assunto della Regione, secondo cui, essendo di sua spettanza le funzioni di controllo sugli atti degli enti locali ai sensi degli artt. 5, n. 4, 8 e 60 dello Statuto speciale, ed essendo essa subentrata nelle funzioni dei Consigli di Prefettura ai sensi dell'art. 1 delle norme di attuazione dello Statuto (D.P.R. 26 giugno 1965 n. 9), la chiusura della fase di controllo in sede amministrativa, senza rilevazione di vizi o irregolarita', escluderebbe "a priori" l'apertura di ogni successivo giudizio sui conti, e deve invece riconoscersi che spetta alla Corte dei Conti la competenza ad ordinare al Presidente della Giunta provinciale di Trieste di depositare i richiesti documenti. - S. nn. 110/1970 e 68/1971.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta alla Corte dei conti la competenza ad ordinare al Presidente della Giunta provinciale di Trieste di depositare i conti consuntivi e gli atti relativi ai conti consuntivi della Provincia di Trieste, resi dal Tesoriere provinciale per gli esercizi 1970 e precedenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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