Corte costituzionale

Sentenza n. 59/1973

Corte cost., sent. 9 maggio 1973, n. 59

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
59/1973
Data di deposito
9 maggio 1973
Data di decisione
4 maggio 1973
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:59

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 4, parte I, legge della Regione siciliana n. 29 del 30 luglio 1969

Parametri

  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 17, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 6655

In mancanza di una diversa ed espressa disposizione, la norma di cui all'art. 7, comma quarto, prima parte, della legge regionale siciliana 30 luglio 1969, n. 29, recante "Proroga e coordinamento delle disposizioni agevolative in materia di costruzioni edilizie", deve intendersi - conformemente alla interpretazione che la giurisprudenza ordinaria ha dato di quella, parzialmente analoga, dettata dall'art. 6 della legge statale 7 febbraio 1968, n. 26 - come avente riferimento ai rapporti di credito tuttora pendenti tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente al momento della sua entrata in vigore, ad esclusione cioe' di quelli gia' esauriti per essere intervenuta la prescrizione a norma delle precedenti leggi. (Nella specie, la norma impugnata, nello stabilire nuove modalita' e nuovi termini per la prescrizione dell'azione dell'Amministrazione finanziaria per il ricupero dei tributi in misura ordinaria, a seguito di incorsa decadenza del contribuente dalle agevolazioni previste da precedenti leggi, ne dispone la applicazione retroattiva "anche agli atti stipulati prima dell'entrata in vigore" della legge stessa). Pertanto, e' inammissibile, per manifesto difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma quarto, sollevata, in riferimento agli artt. 17 e 36 dello Statuto speciale per la Regione siciliana.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma quarto, prima parte, della legge 30 luglio 1969, n. 29, della Regione siciliana ("Proroga e coordinamento delle disposizioni agevolative in materia di costruzioni edilizie"), sollevata, in riferimento agli artt. 17 e 36 dello Statuto speciale per la Regione siciliana, dal tribunale di Caltanissetta con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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