Corte costituzionale
Sentenza n. 59/1973
Corte cost., sent. 9 maggio 1973, n. 59
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 59/1973
- Data di deposito
- 9 maggio 1973
- Data di decisione
- 4 maggio 1973
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:59
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 4, parte I, legge della Regione siciliana n. 29 del 30 luglio 1969
Parametri
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 17, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 6655
In mancanza di una diversa ed espressa disposizione, la norma di cui all'art. 7, comma quarto, prima parte, della legge regionale siciliana 30 luglio 1969, n. 29, recante "Proroga e coordinamento delle disposizioni agevolative in materia di costruzioni edilizie", deve intendersi - conformemente alla interpretazione che la giurisprudenza ordinaria ha dato di quella, parzialmente analoga, dettata dall'art. 6 della legge statale 7 febbraio 1968, n. 26 - come avente riferimento ai rapporti di credito tuttora pendenti tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente al momento della sua entrata in vigore, ad esclusione cioe' di quelli gia' esauriti per essere intervenuta la prescrizione a norma delle precedenti leggi. (Nella specie, la norma impugnata, nello stabilire nuove modalita' e nuovi termini per la prescrizione dell'azione dell'Amministrazione finanziaria per il ricupero dei tributi in misura ordinaria, a seguito di incorsa decadenza del contribuente dalle agevolazioni previste da precedenti leggi, ne dispone la applicazione retroattiva "anche agli atti stipulati prima dell'entrata in vigore" della legge stessa). Pertanto, e' inammissibile, per manifesto difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma quarto, sollevata, in riferimento agli artt. 17 e 36 dello Statuto speciale per la Regione siciliana.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma quarto, prima parte, della legge 30 luglio 1969, n. 29, della Regione siciliana ("Proroga e coordinamento delle disposizioni agevolative in materia di costruzioni edilizie"), sollevata, in riferimento agli artt. 17 e 36 dello Statuto speciale per la Regione siciliana, dal tribunale di Caltanissetta con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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