Corte costituzionale
Sentenza n. 30/1973
Corte cost., sent. 28 marzo 1973, n. 30
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 30/1973
- Data di deposito
- 28 marzo 1973
- Data di decisione
- 22 marzo 1973
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- VERZI'
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:30
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 30 giugno 1972
Parametri
- art. 1, legge n. 742 del 7 ottobre 1969
- art. 1, legge n. 818 del 14 luglio 1965
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 6600
Data la peculiarita' dei giudizi di costituzionalita', l'autonomia della loro disciplina processuale e l'esigenza della loro rapida definizione e' da escludere che ad essi possa essere applicata la normativa concernente la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Questa pronuncia, emessa nei riguardi della legge 14 luglio 1965, n. 818, sia "in un giudizio di legittimita' costituzionale (sent. n. 15/1967) che in un giudizio per conflitto di attribuzione (sent. n. 18/1970) va confermata e ribadita nei confronti della legge 7 ottobre 1969, n. 742, posto che la formulazione letterale dell'art. 1 di detta legge - in cui si specifica che la sospensione riguarda " il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative" - non lascia adito a dubbi che il legislatore abbia inteso escludere i giudizi di costituzionalita' dall'ambito di applicazione della suddetta normativa della sospensione dei termini processuali. Va conseguentemente dichiarato inammissibile, in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni stabilito dall'art. 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso del Presidente della Regione dell'Umbria, notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri il 3 novembre 1972, avverso il decreto 30 giugno 1972 del Ministro per l'agricoltura e le foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 22 luglio 1972, concernente la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Perugia ad opera di un commissario governativo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile per tardività il ricorso proposto dal Presidente della Regione dell'Umbria con atto notificato al Presidente del Consiglio dei ministri in data 3 novembre 1972 avverso il decreto 30 giugno 1972 del Ministro per l'agricoltura e le foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 22 luglio 1972, con il quale è stata prorogata fino al 30 aprile 1973 la gestione straordinaria del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Perugia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1973.
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO-ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
Testo integrale
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