Corte costituzionale

Sentenza n. 25/1973

Corte cost., sent. 1° marzo 1973, n. 25

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
25/1973
Data di deposito
1° marzo 1973
Data di decisione
14 febbraio 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:25

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana del 24 luglio 1972
  • legge della Regione siciliana del 4 luglio 1972

Parametri

  • legge n. 1034 del 18 dicembre 1970
  • art. 16, decreto legge n. 745 del 26 ottobre 1970
  • art. 14, lett.d), statuto regione Sicilia
  • art. 16, legge n. 745 del 26 ottobre 1970

Massime

Massima n. 6593

La legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 4 luglio 1972 attribuisce all'Assessore regionale per l'industria e il commercio la competenza relativa alle concessioni, ai sensi dell'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034) per l'impianto di distribuzione automatica di carburanti ad uso autotrazione (art. 1), nonche' la competenza ad adottare, sentito il Comitato consultivo per il commercio in una particolare composizione, le determinazioni di cui al quinto comma del predetto art. 16. L'art. 3 infine, prevede una disciplina transitoria per gli esercizi di distribuzione gia' autorizzati in base alla precedente legislazione. L'interpretazione sistematica della legge statale e della legge regionale - avvalorata dalla circostanza che la seconda fa esplicito riferimento all'art. 16, quinto comma, del decreto legge (da intendersi nel senso e nel contenuto risultanti dal dispositivo della sentenza n. 151 del 1972) e dunque alla ivi ormai statuita ripartizione fra competenze regionali e competenze statali - conduce alla sicura conclusione che all'assessore vengono attribuiti quei poteri, e solo quelli, che si armonizzino con la sfera di attribuzioni riservata allo Stato: le "determinazioni" affidate all'organo regionale non possono contraddire agli indirizzi fissati dal C.I.P.E., e, per quanto riguarda le competenze del Ministero per l'industria, attengono alla specificazione dei criteri obiettivi da quest'ultimo adottati ed alla distribuzione, provincia per provincia, del numero massimo di concessioni al territorio regionale assegnate dallo Stato. Va percio' dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, nei confronti della suindicata legge regionale, con il ricorso del Commissario dello Stato notificato il 12 luglio 1972, (n. 54 reg. ric. 1972) in riferimento all'art. 14, lett. d), dello Statuto per la Sicilia. Con l'avvertimento, tuttavia, che, se la legge regionale venisse applicata in un senso diverso, non verrebbe meno, per lo Stato, la possibilita' di esperire gli opportuni rimedi giurisdizionali.

Massima n. 6594

Riguardo alle competenze dello Stato e della Regione siciliana circa la disciplina, nell'isola, degli impianti di distribuzione di carburanti per uso autotrazione, si deve ribadire (cfr. sent. n. 151 del 1972) che, anche se la disciplina statale introdotta dall'art. 16 del d.l. n.745 (dichiarata in varie parti illegittima con la suddetta sentenza) avesse contenuto di piano e di programmazione, cio' non escluderebbe che la Regione, limitatamente al suo territorio, possa esercitare nella materia "de qua" la propria competenza con atti che risultino in armonia con i poteri spettanti allo Stato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata - nei sensi di cui in motivazione - la questione di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 4 luglio 1972 e contenente "norme per l'applicazione nella Regione siciliana della disciplina degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione", sollevata dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana col ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI- ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI- VEZIO CRISAFULLI

NICOLA REALE- PAOLO ROSST-LEONETTO

AMADEI- GIULIO GIONFRIDA- EDOARDO

VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

Testo integrale

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