Corte costituzionale

Sentenza n. 165/1973

Corte cost., sent. 28 novembre 1973, n. 165

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
165/1973
Data di deposito
28 novembre 1973
Data di decisione
22 novembre 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leonetto Amadei
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:165

Norme oggetto del giudizio

  • art. 111, decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968
  • art. 24, legge n. 963 del 14 luglio 1965

Parametri

  • art. 14, lett. l, statuto regione Sicilia
  • legge regionale Sicilia n. 3 del 1° luglio 1947

Massime

Massima n. 6902

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della pesca marittima) e dell'art. 111 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (regolamento di esecuzione), sollevata in riferimento all'art. 14 lett. l (competenza esclusiva della Regione in tema di pesca e caccia) dello Statuto della Regione siciliana, approvato con il d.l. 14 maggio 1946, n. 455, e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. Nelle materie indicate nell'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana trovano applicazione le leggi dello Stato, tanto anteriori quanto posteriori alla costituzione della Regione fino a quando questa non si sia avvalsa della potesta' legislativa ad essa attribuita. La disposizione contenuta nella legge regionale n. 3 del 1947, con la quale e' stabilito che nel territorio della Regione si applica la legislazione dello Stato in vigore al 25 maggio 1947, fino a quando l'assemblea regionale non abbia diversamente provveduto, devesi considerare una semplice superflua recezione formale e non gia' a contenuto normativo sostanziale. La legge di recezione puo' assumere carattere normativo sostanziale solo quando la legge regionale non si limiti ad una mera novazione della fonte, ma si presenti, attraverso un processo di rielaborazione, o attraverso modifiche parziali di questa o quella norma della legge statale, quale concreta rivelazione di una precisa manifestazione di esercizio di autonoma potesta' legislativa. - cfr. sent. nn. 6/1957, 21/1959, 18/1969 e 148/1971.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della pesca marittima) e dell'art. 111 del d.P.R.2 ottobre 1968, n. 1639 (regolamento di esecuzione della predetta legge), sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 14, lett. 1, dello Statuto della Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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