Corte costituzionale
Sentenza n. 165/1973
Corte cost., sent. 28 novembre 1973, n. 165
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 165/1973
- Data di deposito
- 28 novembre 1973
- Data di decisione
- 22 novembre 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:165
Norme oggetto del giudizio
- art. 111, decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968
- art. 24, legge n. 963 del 14 luglio 1965
Parametri
- art. 14, lett. l, statuto regione Sicilia
- legge regionale Sicilia n. 3 del 1° luglio 1947
Massime
Massima n. 6902
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della pesca marittima) e dell'art. 111 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (regolamento di esecuzione), sollevata in riferimento all'art. 14 lett. l (competenza esclusiva della Regione in tema di pesca e caccia) dello Statuto della Regione siciliana, approvato con il d.l. 14 maggio 1946, n. 455, e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. Nelle materie indicate nell'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana trovano applicazione le leggi dello Stato, tanto anteriori quanto posteriori alla costituzione della Regione fino a quando questa non si sia avvalsa della potesta' legislativa ad essa attribuita. La disposizione contenuta nella legge regionale n. 3 del 1947, con la quale e' stabilito che nel territorio della Regione si applica la legislazione dello Stato in vigore al 25 maggio 1947, fino a quando l'assemblea regionale non abbia diversamente provveduto, devesi considerare una semplice superflua recezione formale e non gia' a contenuto normativo sostanziale. La legge di recezione puo' assumere carattere normativo sostanziale solo quando la legge regionale non si limiti ad una mera novazione della fonte, ma si presenti, attraverso un processo di rielaborazione, o attraverso modifiche parziali di questa o quella norma della legge statale, quale concreta rivelazione di una precisa manifestazione di esercizio di autonoma potesta' legislativa. - cfr. sent. nn. 6/1957, 21/1959, 18/1969 e 148/1971.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della pesca marittima) e dell'art. 111 del d.P.R.2 ottobre 1968, n. 1639 (regolamento di esecuzione della predetta legge), sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 14, lett. 1, dello Statuto della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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