Corte costituzionale
Sentenza n. 158/1973
Corte cost., sent. 21 novembre 1973, n. 158
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 158/1973
- Data di deposito
- 21 novembre 1973
- Data di decisione
- 9 novembre 1973
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:158
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione siciliana n. 22 del 27 novembre 1961
- art. 6, comma 1, legge della Regione siciliana n. 11 del 28 aprile 1954
Parametri
- art. 36, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 6888
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana, l'articolo unico della legge regionale 27 novembre 1961, n. 22, nella parte in cui, prorogando il termine contenuto nell'art. 1, primo comma, della legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37, dispone l'applicazione dell'art. 6, primo comma, della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11, alle costruzioni iniziate e condotte a termine nel periodo intercorrente dall'1 gennaio 1958 al 31 dicembre 1965. Ed invero, l'illegittimita' della legge di proroga, che protraendo l'efficacia del citato art. 6, consentiva l'ulteriore applicazione della agevolazione tributaria della riduzione a misura fissa delle imposte di registro e trascrizione dovute per il primo trasferimento a titolo oneroso di appartamenti in corso di costruzione, costruiti o da costruire entro il termine previsto e che veniva prorogato, deriva appunto dal fatto che la riduzione delle dette imposte alla misura fissa contrasta col tipo di agevolazioni contenute nelle leggi dello Stato che nella stessa materia prevedono soltanto semplici riduzioni di aliquote. Cfr.: sent. n. 90 del 1965 e 23 del 1966.
Massima n. 6889
Nella deliberazione concernente i tributi previsti dall'art. 36 dello Statuto siciliano, la Regione e' tenuta ad osservare i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, adeguandosi alla tipologia da essa adottata in materia per ogni singolo tributo. Pertanto, poiche' il sistema di imposizione a tassa fissa, adottato dalla legge regionale, risponde a un tipo di tassazione diverso da quello vigente nello Stato, la legge regionale 27 novembre 1961, n. 22, che, prorogando l'efficacia dell'art. 6, primo comma, della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11, consente l'ulteriore applicazione della riduzione a misura fissa delle imposte di registro e trascrizione, contrasta in modo evidente con l'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana. Cfr.: sent. nn. 2 e 90 del 1965; 23 del 1966.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione siciliana 27 novembre 1961, n. 22, nella parte in cui, prorogandosi il termine contenuto nell'articolo 1, primo comma, della legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37, si dispone l'applicazione dell'art. 6, primo comma, della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11, alle costruzioni iniziate e condotte a termine nel periodo intercorrente dal 1 gennaio 1958 al 31 dicembre 1965.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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