Corte costituzionale

Sentenza n. 132/1973

Corte cost., sent. 16 luglio 1973, n. 132

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
132/1973
Data di deposito
16 luglio 1973
Data di decisione
28 giugno 1973
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Rossi
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:132

Norme oggetto del giudizio

  • regio decreto n. 639 del 14 aprile 1910
  • art. 2, legge n. 641 del 5 luglio 1961

Parametri

  • art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948

Massime

Massima n. 6826

Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale proposte dal Pretore di Recanati perche' sollevate in sede di vidimazione di ingiunzioni fiscali. Invero e' pacifico, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, che la funzione svolta dal pretore nell'apporre il visto di esecutorieta' alla ingiunzione fiscale non e' giurisdizionale ma amministrativa, l'ingiunzione fiscale costituendo un provvedimento amministrativo sui generis, caratteristico dei procedimenti di riscossione delle imposte ed, in genere, delle entrate patrimoniali dello Stato (art. 1 e segg. r.d. 14 aprile 1910, n. 639). E' soltanto con l'opposizione del debitore che si apre la fase giurisdizionale, ed e' pertanto in quella sede che avrebbero potuto essere sollevate dal giudice questioni di legittimita' costituzionale, giacche' nella prima fase, quella amministrativa, mancano i presupposti richiesti all'uopo dal sistema. (Sent. 74 del 1971, 81 del 1970, 216 del 1972).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, della legge 5 luglio 1961, n. 641 (disposizioni sulle puhbliche affissioni e sulla pubblicità affine), sollevate, in riferimento agli artt. 97, primo comma, 51, primo comma, 54, secondo comma, e 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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