Corte costituzionale
Sentenza n. 116/1973
Corte cost., sent. 10 luglio 1973, n. 116
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 116/1973
- Data di deposito
- 10 luglio 1973
- Data di decisione
- 27 giugno 1973
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:116
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 1, comma 2, legge n. 1379 del 6 dicembre 1965
- legge n. 1379 del 6 dicembre 1965
Parametri
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 17, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 6785
L'art. 36 dello Statuto siciliano conferisce alla Regione (con le eccezioni indicate nel secondo comma) competenza non esclusiva, ma concorrente o sussidiaria, a legiferare in materia tributaria, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto medesimo: nel rispetto, quindi, delle leggi costituzionali, e con l'osservanza dei limiti territoriali e di quelli derivanti dai principi e degli interessi generali cui si informano le leggi dello Stato, affinche' la legislazione regionale risulti sempre coordinata con la finanza statale e non ne derivi turbamento ai rapporti tributari nel resto del territorio nazionale.
Massima n. 6786
La legislazione regionale siciliana non puo' disconoscere i principi informativi delle leggi tributarie dello Stato, fra i quali rientra, senza dubbio, la disciplina dei soggetti passivi dell'obbligazione tributaria, in relazione alla tipologia dei singoli tributi.
Massima n. 6787
In correlazione con l'ambito della potesta' normativa, alla Regione e' statutariamente attribuita la potesta' di acquisire entrate tributarie. Ma, poiche', detta potesta' deve essere rigorosamente contenuta nei limiti dei tributi su cui essa puo' legittimamente "deliberare", la Regione non puo' pretendere che le siano attribuiti i proventi di entrate erariali, rispetto alle quali la sua potesta' legislativa incontrerebbe i limiti che le sono segnati dalle norme che la riguardano.
Massima n. 6788
A completamento ed attuazione della normativa statutaria ed al fine di assicurare alla regione i mezzi finanziari occorenti alla esplicazione delle sue competenze istituzionali, il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, ha la funzione di determinare i criteri del riparto del gettito di tributi erariali, attribuendo alla Regione siciliana le entrate tributarie erariali riscosse in Sicilia (art. 2), nonche' quelle, che, sebbene attinenti a fattispecie tributarie maturate in Sicilia, affluiscono per esigenze amministrative ad uffici situati fuori del suo territorio (art. 4). Tale attribuzione, peraltro, si verifica quando lo Stato, anche con legge, al fine di razionale organizzazione degli uffici, determini modifiche nelle competenze di questi e, al caso, disciplini diversamente le modalita' della riscossione, ma e', invece, da escludersi quando, nell'esercizio della sua potesta', lo Stato medesimo abbia modificato i principi attinenti alla struttura dei singoli tributi, senza possibilita' di interferenza da parte della Regione.
Massima n. 6789
Non spetta alla Regione siciliana ma allo Stato la quota del gettito del tributo sulle utenze telefoniche riscosso da quest'ultimo in base alla legge 6 dicembre 1965, n. 1379, recante modificazioni del precedente regime tributario e istituzione di una imposta annua di abbonamento a carico delle societa' concessionarie, in ragione del 5,50% dell'ammontare dei corrispettivi dei servizi telefonici e di ogni altra prestazione accessoria (art. 1, secondo comma).
Massima n. 6790
Atteso che la legge 6 dicembre 1965, n. 1379 (che ha cessato di aver vigore col 31 dicembre 1972, per effetto dell'art. 90 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) prevede l'accertamento del tributo in base a denunzia da presentarsi annualmente dalla societa' concessionaria dei servizi telefonici all'ufficio del registro del luogo nel quale detta societa' ha sede legale (nella specie a quello di Torino, avendo in questa citta' la sede legale la Soc. S.I.P.), e che l'obbligo di corrispondere in abbonamento il tributo, risulta a carico della societa' medesima, unica obbligata in base all'accertamento ed al pagamento nel luogo stabilito per la denunzia, il tributo in contestazione non ha fonte in alcun caso, in fattispecie maturate nell'ambito regionale, onde la esclusione di problemi circa la spettanza alla Regione in riferimento alla riscossione di esso.
Massima n. 6791
Il diritto di rivalsa previsto a favore delle societa' concessionarie di servizi telefonici nei confronti degli utenti dei servizi stessi, non e' connesso a rapporti di sostituzione o di responsabilita' d'imposta, essendo invece configurabile quale strumento giuridico di traslazione sugli utenti dell'ammontare pecuniario degli oneri fiscali gravanti sull'ente, unico obbligato, alla soluzione dell'imposta secondo l'art. 1, secondo comma, della legge 6 dicembre 1965, n. 1379.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spettano allo Stato, e non alla Regione siciliana, i proventi dell'imposta sulle utenze telefoniche di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1379, concernenti utenze effettuate nel territorio della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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