Corte costituzionale

Ordinanza n. 137/1973

Corte cost., ord. 16 luglio 1973, n. 137

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
137/1973
Data di deposito
16 luglio 1973
Data di decisione
28 giugno 1973
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:137

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 3178 del 18 dicembre 1952

Parametri

  • legge n. 841 del 21 ottobre 1950
  • legge n. 230 del 12 maggio 1950

Massime

Massima n. 6837

Se l'ordinanza di rimessione omette di accertare essenziali elementi di fatto ai fini della risoluzione della dedotta questione di legittimita' costituzionale, e' necessario rimettere gli atti al giudice a quo per l'acquisizione di tali elementi. (Nella specie, il giudice a quo aveva impugnato il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952 n. 3178 sotto il profilo che esso aveva provveduto alla "espropriazione di terreni sterili, in contrasto con le leggi di delega 12 maggio 1950 n. 230 e 21 ottobre 1950 n. 841". La Corte, dopo aver rilevato che anche gli incolti sterili, se suscettibili di trasformazione fondiaria o utilizzazione a fini agrari, possono essere espropriati e che la valutazione effettuata dal legislatore puo' essere sindacata nel giudizio di legittimita' costituzionale solo se in essa si riscontrino elementi di assoluta irrazionalita' od arbitrarieta', ha ritenuto che fosse necessario conoscere, mediante opportune indagini di carattere tecnico, se i terreni sterili in questione fossero suscettibili, anche per la loro ubicazione nel complesso dei beni espropriati, di trasformazione fondiaria o, comunque, di utilizzazione agraria).

Massima n. 6838

Anche le particelle classificate come incolti sterili, se suscettibili di trasformazione fondiaria o utilizzazione a fini agrari, possono essere espropriate; ma la valutazione al riguardo effettuata dal legislatore delegato puo' essere sindacata in sede di giudizio di legittimita' costituzionale se in essa si riscontrino elementi di assoluta irrazionalita' od arbitrarieta'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al tribunale di Bologna.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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