Corte costituzionale
Ordinanza n. 137/1973
Corte cost., ord. 16 luglio 1973, n. 137
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 137/1973
- Data di deposito
- 16 luglio 1973
- Data di decisione
- 28 giugno 1973
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:137
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 3178 del 18 dicembre 1952
Parametri
- legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- legge n. 230 del 12 maggio 1950
Massime
Massima n. 6837
Se l'ordinanza di rimessione omette di accertare essenziali elementi di fatto ai fini della risoluzione della dedotta questione di legittimita' costituzionale, e' necessario rimettere gli atti al giudice a quo per l'acquisizione di tali elementi. (Nella specie, il giudice a quo aveva impugnato il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952 n. 3178 sotto il profilo che esso aveva provveduto alla "espropriazione di terreni sterili, in contrasto con le leggi di delega 12 maggio 1950 n. 230 e 21 ottobre 1950 n. 841". La Corte, dopo aver rilevato che anche gli incolti sterili, se suscettibili di trasformazione fondiaria o utilizzazione a fini agrari, possono essere espropriati e che la valutazione effettuata dal legislatore puo' essere sindacata nel giudizio di legittimita' costituzionale solo se in essa si riscontrino elementi di assoluta irrazionalita' od arbitrarieta', ha ritenuto che fosse necessario conoscere, mediante opportune indagini di carattere tecnico, se i terreni sterili in questione fossero suscettibili, anche per la loro ubicazione nel complesso dei beni espropriati, di trasformazione fondiaria o, comunque, di utilizzazione agraria).
Massima n. 6838
Anche le particelle classificate come incolti sterili, se suscettibili di trasformazione fondiaria o utilizzazione a fini agrari, possono essere espropriate; ma la valutazione al riguardo effettuata dal legislatore delegato puo' essere sindacata in sede di giudizio di legittimita' costituzionale se in essa si riscontrino elementi di assoluta irrazionalita' od arbitrarieta'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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