Corte costituzionale
Sentenza n. 98/1972
Corte cost., sent. 18 maggio 1972, n. 98
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 98/1972
- Data di deposito
- 18 maggio 1972
- Data di decisione
- 10 maggio 1972
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:98
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana del 24 marzo 1972
Parametri
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 37, statuto regione Sicilia
- art. 36, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 6144
La Regione siciliana con la legge approvata il 24 marzo 1972 e concernente "Modalita'di pagamento dell'imposta generale sull'entrata afferente a fattispecie tributarie maturate nel territorio della Regione", concentrando nel secondo ufficio IGE di Parlamento competenze attualmente esercitate dal primo ufficio IGE di Roma, sottrae unilateralmente una parte delle attribuzioni di quest'ultimo ufficio, con conseguente violazione del limite territoriale di validita' costituzionalmente prefissate a qualsiasi tipo e specie di legislazione regionale.
Massima n. 6145
L'art. 2 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1972 e concernente "Modalita' di pagamento dell'I.g.e. afferente a fattispecie tributarie maturate nel territorio della Regione", prescrivendo che i soggetti passivi d'imposta di cui al precedente art. 1 che provvedano al pagamento dell'IGE mediante denunzia annuale, debbano presentare quest'ultima - per gli atti concretatisi nel territorio della Regione - al secondo ufficio IGE di Palermo, finisce per andare oltre quel che attiene alla fase di riscossione del tributo, involgendo la stessa fase dell'imposizione, in ordine alla quale la Regione difetta di competenza, non essendole state trasferite le relative funzioni (cfr. sentenze n. 9 del 1957 e n. 14 del 1962). E' pertanto costituzionalmente illegittima la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1972("Modalità di pagamento dell'imposta generale sull'entrata afferente a fattispecie tributarie maturate nel territorio della Regione").
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
Testo integrale
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