Corte costituzionale

Sentenza n. 98/1972

Corte cost., sent. 18 maggio 1972, n. 98

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
98/1972
Data di deposito
18 maggio 1972
Data di decisione
10 maggio 1972
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:98

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana del 24 marzo 1972

Parametri

  • art. 17, statuto regione Sicilia
  • art. 37, statuto regione Sicilia
  • art. 36, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 6144

La Regione siciliana con la legge approvata il 24 marzo 1972 e concernente "Modalita'di pagamento dell'imposta generale sull'entrata afferente a fattispecie tributarie maturate nel territorio della Regione", concentrando nel secondo ufficio IGE di Parlamento competenze attualmente esercitate dal primo ufficio IGE di Roma, sottrae unilateralmente una parte delle attribuzioni di quest'ultimo ufficio, con conseguente violazione del limite territoriale di validita' costituzionalmente prefissate a qualsiasi tipo e specie di legislazione regionale.

Massima n. 6145

L'art. 2 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1972 e concernente "Modalita' di pagamento dell'I.g.e. afferente a fattispecie tributarie maturate nel territorio della Regione", prescrivendo che i soggetti passivi d'imposta di cui al precedente art. 1 che provvedano al pagamento dell'IGE mediante denunzia annuale, debbano presentare quest'ultima - per gli atti concretatisi nel territorio della Regione - al secondo ufficio IGE di Palermo, finisce per andare oltre quel che attiene alla fase di riscossione del tributo, involgendo la stessa fase dell'imposizione, in ordine alla quale la Regione difetta di competenza, non essendole state trasferite le relative funzioni (cfr. sentenze n. 9 del 1957 e n. 14 del 1962). E' pertanto costituzionalmente illegittima la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1972.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1972("Modalità di pagamento dell'imposta generale sull'entrata afferente a fattispecie tributarie maturate nel territorio della Regione").

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

Testo integrale

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