Corte costituzionale
Sentenza n. 96/1972
Corte cost., sent. 18 maggio 1972, n. 96
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 96/1972
- Data di deposito
- 18 maggio 1972
- Data di decisione
- 10 maggio 1972
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:96
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970
- art. 33, decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970
Parametri
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1138 del 25 giugno 1952
- art. 17, lett. f, statuto regione Sicilia
- art. 20, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 6139
I direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, pur se chiamati nella Regione siciliana ad esercitare anche funzioni regionali ed all'uopo posti alle dipendenze della Regione, partecipano ai Comitati provinciali dell'INPS previsti F.L. 30 aprile 1970, n. 639, nella loro naturale ed istituzionale figura di organi dell'Amministrazione statale di cui fanno valere gli interessi, che potrebbero anche in ipotesi essere in conflitto con quelli dell'Amministrazione regionale. Ed e' percio' da escludere che per mezzo dei suddetti funzionari possa ritenersi assicurata, in seno ai comitati provinciali dell'Inps, la rappresentanza della regione richiesta dall'art. 4 D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138.
Massima n. 6140
In ottemperanza agli artt. 17, lett. f, e 20 Statuto della Regione Sicilia - che attribuiscono alla Regione potesta' legislativa ed amministrativa in materia di "previdenza ed assistenza sociale", l'art. 4 del D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, nell'operare il trasferimento delle relative funzioni amministrative, stabilisce che l'Amministrazione regionale sia rappresentata negli organi locali degli enti ed istituti pubblici (fra cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale) esplicanti attivita' in quella materia rientranti. Sono percio' costituzionalmente illegittimi per contrasto con gli artt. 17 lett. f e 20 dello Statuto siciliano, in relazione all'art. 4 delle norme di attuazione emanate con D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, gli artt. 33 e 34 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, (attuazione di deleghe per la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), limitatamente alla loro applicazione alla Regione siciliana e nella parte in cui omettono di prevedere, e quindi escludono, che la Regione stessa sia rappresentata rispettivamente nei Comitati provinciali e nel Comitato regionale dell'I.N.P.S..
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nella parte in cui non prevede che l'Amministrazione regionale siciliana sia rappresentata nei Comitati provinciali dell'INPS di quella Regione;
b) in applicazione dell'art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nella parte in cui non prevede che l'Amministrazione regionale siciliana sia rappresentata nel Comitato regionale dell'INPS.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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