Corte costituzionale
Sentenza n. 94/1972
Corte cost., sent. 18 maggio 1972, n. 94
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 94/1972
- Data di deposito
- 18 maggio 1972
- Data di decisione
- 10 maggio 1972
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:94
Norme oggetto del giudizio
- circolare del ministero delle finanze n. 155 del 22 marzo 1971
Parametri
- art. 39, statuto regione Sicilia
- art. 21, ultimo co., statuto regione Sicilia
- art. 43, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 6134
Con la circolare 22 marzo 1971 n. 155 concernente "istituzione di nuovi capitoli di entrata e modifica della denominazione di altri capitoli nel corrente esercizio finanziario 1971, il Ministero delle finanze, direzione generale delle dogane, si e' limitato ad impartire ai dipendenti degli uffici opportune istruzioni in ordine alle operazioni da seguire per curare l'esatto versamento dei cespiti provenienti dai dazi della tariffa doganale comune - gia' attribuiti alla Regione siciliana del territorio dell'Isola, ai sensi del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 - destinati a costituire le risorse proprie delle Comunita' economiche europee giusta decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' in data 21 aprile 1970, ratificata ed attuata nel territorio nazionale con legge 23 dicembre 1970, n. 1185 e successivo decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321.
Massima n. 6135
Va dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente della Regione siciliana avverso la circolare 22 marzo 1971, n. 155 del Ministro delle finanze poiche' non e' da tale circolare che deriva l'asserita violazione di competenze regionali costituzionalmente garantite e cioe' l'unilaterale modificazione da parte dello Stato del regime di ripartizione delle entrate tributarie fra Stato e Regione che si sarebbe concretata con la sottrazione a quest'ultima, ed attribuzione alle risorse proprie delle Comunita' europee, dei cespiti provenienti da dazi doganali, gia' attribuiti alla Regione, senza la collaborazione e partecipazione degli organi regionali e degli organi misti all'uopo preordinata dalle norme statutarie (artt. 21, ultimo comma, 39 e 43 dello Statuto speciale).
Massima n. 6136
In applicazione della decisione 21 aprile 1970 del Consiglio dei Ministri delle Comunita' economiche europee (che, a decorrere dall'1 gennaio 1971, ha disposto che le entrate provenienti dai dazi della tariffa doganale comune dovevano progressivamente costituire risorse proprie delle Comunita', fino ad essere integralmente iscritte nel bilancio comunitario a decorrere dal 1975) - il D.P.R. 16 aprile 1971 n. 321 ha demandato al Ministro delle finanze l'accertamento e la riscossione delle risorse proprie delle Comunita' ed ha autorizzato il Ministro per il tesoro a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per la iscrizione nello stato di previsione delle entrate dei proventi costituenti delle risorse.
Massima n. 6137
E' in puntuale esecuzione del D.P.R. 16 aprile 1971, n. 321 che il Ministro per il tesoro, con proprio decreto n. 131895 del 29 aprile successivo, ha provveduto ad alcune variazioni nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1971 ed in particolare alla modifica della denominazione del capitolo 1453 (gia' "Dogane e diritti marittimi" corrispondenti al capitolo 1404 del bilancio della Regione siciliana) in "Dazi della tariffa doganale comune ed altri diritti fissati dalle istituzioni delle Comunita' economiche europee" che ha avuto come conseguenza il versamento su tale capitolo dei tributi doganali riscossi in Sicilia, versamento del quale la Regione si duole perche' avrebbe determinato l'invasione della sua sfera di competenza (modifica del regime di ripartizione delle entrate tributarie tra Stato e Regione disposta unilateralmente senza l'intervento degli organi regionali previsto dagli artt. 21, ultimo comma, 39 e 43 dello Statuto). Discende da cio' che il ricorso per la risoluzione del conflitto di attribuzione della Regione siciliana notificato il 26 novembre 1971 avrebbe dovuto avere ad oggetto il citato decreto di variazione del Ministro per il tesoro e non la circolare 22 marzo 1971, n. 155 del Ministro delle finanze, direzione generale delle dogane, la quale rappresenta un atto meramente esplicativo del decreto di variazione posto che con essa sono state semplicemente impartite opportune istruzioni ai dipendenti uffici per curare l'esatto versamento dei proventi riscossi e da riscuotere ai nuovi capitoli di entrata istituiti, nonche' ai capitoli ai quali era stata apportata la modifica di denominazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente della Regione siciliana avverso la circolare 22 marzo 1971, n. 155, del Ministero delle finanze, Direzione generale dogane e imposte indirette, concernente "Istituzione di nuovi capitoli di entrate e modifica della denominazione di altri capitoli nel corrente esercizio finanziario 1971".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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